Paesi d’origine

Indicazioni generali relative alle informazioni sui Paesi:

  • Le seguenti informazioni sono destinate agli aspiranti all’adozione domiciliati in Svizzera.
  • Le informazioni sono continuamente completate e aggiornate. Di conseguenza, non è possibile garantirne la completezza e l’attualità. L’Autorità centrale della Confederazione riceve volentieri altre indicazioni.
  • Se volete saperne di più, consultate il sito della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

Qual è la differenza tra un’adozione semplice e un’adozione completa?

Le adozioni effettuate in Svizzera hanno sempre gli effetti di un’adozione completa. Ciò significa che tutti i legami giuridici che prima esistevano tra l’adottando e la sua famiglia d’origine ora sono alla base del rapporto tra l’adottando e la famiglia adottiva. I diritti e gli obblighi della famiglia adottiva comprendono, in particolare, il reciproco obbligo di mantenimento e il reciproco obbligo assistenziale previsti dalla legge, così come il diritto di successione. Alcuni Paesi d’origine conoscono soltanto l’adozione semplice. Questo tipo di adozione ha come conseguenza che, ad esempio, il precedente rapporto tra il figlio e i genitori continua, in parte, a sussistere o che l’adottando non ottiene la nazionalità svizzera dei genitori adottivi. In Svizzera una tale adozione semplice è riconosciuta soltanto con gli effetti che produce nel Paese d’origine. Le informazioni sui singoli Paesi indicano se uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aia effettua l’adozione semplice o no. In caso affermativo, nell’ambito della procedura di adozione straniera, occorre verificare che sia stato ottenuto il consenso all’eventuale successiva conversione in un’adozione completa (articoli 26 e 27 CAA). Le Autorità centrali dei Paesi d’origine possono fornirvi altre informazioni sul tipo di adozione e sui relativi effetti.

Informazioni sui Paesi d’origine degli adottandi

Basi legali

Ultima modifica 29.08.2023

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