Obbligazioni alimentari internazionali

Di cosa si tratta

I creditori di alimenti in Svizzera hanno diritto al sostegno delle autorità per far valere le proprie pretese alimentari, se la persona tenuta ad adempiere tale obbligo non lo ottempera.

Per l'esazione di prestazioni alimentari all'estero si applicano diverse convenzioni che svolgono una funzione di collegamento tra i sistemi giuridici in vigore nei vari Paesi.

L’accordo più importante in tale campo è sicuramente la Convenzione dell’ONU del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari (Convenzione di New York) all’estero ratificata da circa 65 Paesi.

Nei rispettivi Paesi la cooperazione internazionale è regolata dalle autorità speditrici e dalle istituzioni intermediarie (autorità centrali).

Interlocutori

L'Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali dà seguito alle domande per l'estero presentate dalle autorità cantonali preposte e a quelle dall'estero (dalle autorità speditrici degli stati contraenti) per le autorità cantonali.

I richiedenti sono pregati a non contattare direttamente l'Autorità centrale.

Comunicati

Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.

Portale informativo dell’amministrazione federale

Ultima modifica 29.08.2023

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Contatto

Ufficio federale di giustizia
Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali
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F +41 58 462 78 64
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