La Convenzione di Lugano 2007

Campo d’applicazione

La Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug; RS 0.275.12), conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, è stata firmata dalla Confederazione Svizzera, dalla Comunità europea, dal Regno di Danimarca, dal Regno di Norvegia e dalla Repubblica d’Islanda. Subentra alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11), ragion per cui spesso si parla di Convenzione di Lugano riveduta. Costituisce inoltre l’accordo parallelo al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento Bruxelles I), a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 1212/2012 il 10 gennaio 2015.

Per l’Unione europea, la Danimarca e la Norvegia, la Convenzione di Lugano 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, per la Svizzera il 1° gennaio 2011. Per l’Islanda è entrata in vigore il 1° maggio 2011. Agli Stati che aderiscono all’Unione europea dopo la sua conclusione, la Convenzione di Lugano si applica automaticamente dalla data della loro adesione.

Documentazione e giurisprudenza

Il rapporto esplicativo ufficiale sulla Convenzione di Lugano 2007 è stato redatto dal professor Fausto Pocar. Conformemente all’articolo 3 paragrafo 3 del Protocollo n. 2 alla Convenzione di Lugano 2007, la Commissione europea appronta un sistema per lo scambio d’informazioni sulle decisioni emanate in applicazione delle due Convenzioni di Lugano 1988 e 2007 e degli strumenti giuridici di cui all’articolo 64 (in fase di allestimento, finora tale competenza spettava alla Corte di giustizia europea).

Comitato permanente e consiglio peritale

L’articolo 4 del Protocollo n. 2 alla Convenzione di Lugano 2007 prevede un "comitato permanente" composto da rappresentanti delle parti contraenti e convocato all’occorrenza. Tra i suoi compiti figurano, tra l’altro, la consultazione in merito alla revisione della convenzione, l’aggiornamento degli allegati (p.es. in occasione dell’estensione del campo d’applicazione a nuovi membri UE) e l’adozione di nuovi versioni linguistiche.

In occasione della sua prima seduta (3 maggio 2011), il comitato permanente ha dichiarato di non voler portare avanti, per il momento, il progetto di un protocollo in materia di obbligazioni alimentari poiché dall’entrata in vigore della Convenzione le eventuali incongruenze possono essere appianate, se del caso, facendo capo ai meccanismi di revisione ordinari. Il Consiglio federale, dal canto suo, aveva considerato di far adottare un protocollo aggiuntivo per evitare determinati conflitti di competenza (in particolare riguardo agli accordi sul foro competente e alla litispendenza) tra la Convenzione e il regolamento sulle obbligazioni alimentari (CE) 4/2009 (messaggio del 18 febbraio 2007; FF 2009 1435).

In occasione della sua seconda seduta (25 settembre 2013), il compitato permanente ha deliberato sull’eventuale adeguamento della Convenzione di Lugano 2007 al nuovo tenore del Regolamento Bruxelles I (1215/2012), senza però formulare raccomandazioni in merito o decidere ulteriormente. È stata anche discussa l’opportunità di adeguare la Convenzione in seguito all’introduzione del "brevetto europeo con effetto unitario" e del "tribunale unificato dei brevetti". In merito il comitato permanente ha deciso di attendere ulteriori accertamenti riguardo alla necessità di un adeguamento e di riesaminare la questione all’occorrenza.

L’articolo 5 del Protocollo n. 2 alla Convenzione di Lugano 2007 prevede un consiglio peritale ("riunione di esperti") per scambiare pareri sullo sviluppo della giurisprudenza (cfr. i rapporti sulla giurisprudenza nazionale). In tale sede possono essere discussi anche nuovi atti normativi suscettibili di incidere sull’applicazione della Convenzione. Le riunioni si svolgono a intervalli irregolari, di regola a cadenza annuale o biennale.

Ultima modifica 20.11.2023

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