Comunicazione per via elettronica

Come metodo fondamentale per la trasmissione elettronica degli atti scritti, l’ordinanza sulla comunicazione elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (RS 272.1; OCE-PCPEF) prevede l’invio attraverso una piattaforma per la trasmissione sicura. Una piattaforma di trasmissione presenta svariati vantaggi rispetto alla normale posta elettronica (e-mail): permette in particolare di garantire la confidenzialità e l’integralità degli atti scritti e delle comunicazioni, e di indicare con precisione il momento dell’invio e della ricezione delle comunicazioni trasmesse utilizzando la piattaforma.

La qualità della piattaforma è garantita grazie al riconoscimento (cfr. art. 3 OCE-PCPEF). Dal 1° luglio 2013 la competenza in materia spetta al DFGP, che il 16 settembre 2014 ha emanato l’ordinanza sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione; RS 272.11).

Le piattaforme di trasmissione riconosciute possono essere impiegate anche per la comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi della Confederazione. Le decisioni di riconoscimento sono dunque anche applicabili all’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2).

Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute

Il 19 maggio 2016 il DFGP ha riconosciuto definitivamente le piattaforme seguenti per la trasmissione sicura in ambito procedurale:

  • PrivaSphere Secure Messaging della ditta PrivaSphere AG
  • IncaMail della Posta Svizzera

Fino al 30 giugno 2013 il riconoscimento competeva al DFF (ODIC), che il 1° luglio 2011 ha riconosciuto provvisoriamente la piattaforma d’immissione Open eGov Secure Inbox System per l’Amministrazione federale (OSIS-BV), gestita dalla ditta fence IT AG su incarico dell’UFG. Tale riconoscimento provvisorio era valido fino al 31 dicembre 2016.

Requisiti per le piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale

Le piattaforme di trasmissione sono definitivamente riconosciute se adempiono i requisiti indicati nel Catalogo dei requisiti allegato all’ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione. Tale allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS.

Ultima modifica 03.01.2017

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