Ricorsi individuali

Corte europea dei diritti dell'uomo

Contrariamente agli altri strumenti internazionali relativi alla salvaguardia dei diritti umani, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo CEDU istituisce una procedura di controllo, che permette al singolo, una volta esauriti i rimedi previsti dal diritto nazionale, di inoltrare un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo per supposta violazione della convenzione. Fino al 31 ottobre 1998, tali ricorsi venivano esaminati dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo e soltanto in seguito, a dipendenza delle circostanze, anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 1° novembre 1998 è entrato in vigore il Protocollo n. 11, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla convenzione.

Dall’entrata in vigore del Protocollo n. 11, la competenza appartiene direttamente alla nuova Corte permanente dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la quale si pronuncia a titolo esclusivo sui ricorsi individuali inoltrati per violazione della CEDU. La Corte ha adottato il proprio regolamento di procedura il 4 novembre 1998. Alla luce del continuo aumento di richieste e del sovraccarico della Corte che ne deriva, gli Stati contraenti hanno realizzato una nuova riforma avente per obiettivo il meccanismo di controllo.

Il 1° giugno 2010 è entrato in vigore il Protocollo n. 14 alla CEDU. Esso prevede in particolare che i ricorsi manifestamente irricevibili possono essere sbrigati da giudici unici (anziché da tre come previsto finora) e quelli manifestamente fondati da tre giudici (anziché da sette come previsto finora). Inoltre un nuovo criterio di ricevibilità permette alla Corte di dichiarare irricevibile un ricorso qualora il ricorrente non abbia subito un pregiudizio significativo. Questo protocollo permette a un comitato di tre giudici investito di un ricorso individuale di pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

La rappresentazione della Svizzera in seno alla Corte europea è affidata all'Ufficio federale di giustizia. Il formulario di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo nonché informazioni relative alle procedura di ricorsuale possono essere scaricate sul sito Internet della Corte:

Organi dell'ONU

La Svizzera ha riconosciuto la competenza di diversi commissioni a ricevere ed esaminare le cosiddette "comunicazioni" (ricorsi individuali), per mezzo di cui il singolo individuo può invocare di essere vittima di una violazione della convenzione: Comitato contro la tortura, Comitato contro il razzismo, Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Comitato dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia, Comitato per le sparizioni forzate . Nell'ambito di tali procedure, disciplinate dal regolamento delle rispettive commissioni, la Svizzera è rappresentata dall'Ufficio federale di giustizia.

Ultima modifica 29.08.2023

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