Basi legali

L’articolo 123 della Costituzione federale attribuisce ai Cantoni la competenza per l’esecuzione delle pene e delle misure.

Il Codice penale svizzero disciplina tra l’altro le singole pene (art. 34 - 46) e misure (art. 56 - 73) nonché la loro esecuzione (art. 74 - 92).

La privazione della libertà, ordinata secondo il diritto penale minorile, è eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione (art. 27).

La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure e svolge un ruolo attivo, segnatamente versando sussidi di costruzione agli istituti d’esecuzione per adulti, giovani adulti e minori, nonché sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione per minorenni e sussidi a progetti sperimentali. Le condizioni per il versamento di questi sussidi sono disciplinate nei seguenti atti normativi:

L’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa nonché dell’allontanamento e dell’espulsione è disciplinata nei seguenti atti normativi:

Ultima modifica 19.12.2023

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