Rapporto del contributo di solidarietà della Confederazione con altre pretese e prestazioni finanziarie

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) non può garantire che le seguenti informazioni (stato: marzo 2025) siano sempre aggiornate e complete. Eventuali nuove informazioni, se sono già di dominio pubblico, sono aggiornate solo sporadicamente.

Indennizzo o riparazione morale imputabile alla responsabilità delle autorità statali

In linea di massima, chi è stato riconosciuto vittima, ai sensi della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), e ha percepito il contributo di solidarietà della Confederazione non può far valere nei confronti delle autorità, che hanno preso il posto degli enti pubblici allora coinvolti, altre pretese di indennizzo o di riparazione morale per detti provvedimenti. Di norma simili pretese potrebbero essere cadute in prescrizione.

Aiuto immediato alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari

Le prestazioni versate ad alcune vittime negli anni 2015/2016 dal fondo di aiuto immediato della Catena della Solidarietà (equiparabili alle prestazioni finanziarie del Canton Vaud) non sono dedotte dal contributo di solidarietà della Confederazione.

Indennità finanziaria nel quadro della rielaborazione della campagna "Bambini della strada"

Dal 1988 al 1992 a ogni vittima dell’opera assistenziale di Pro Juventute "Bambini della strada" è stata versata un’indennità finanziaria di 20 000 franchi massima, per un ammontare complessivo di 11 milioni di franchi, da un fondo alimentato dalle risorse generali della Confederazione. Neppure questi pagamenti sono dedotti dal contributo di solidarietà della Confederazione.

Contributi di solidarietà cantonali o comunali per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari

Il 1° settembre 2023 la Città di Zurigo ha introdotto un proprio contributo di solidarietà comunale pari a 25 000 franchi. I presupposti per ottenerlo sono sostanzialmente gli stessi del contributo di solidarietà della Confederazione. Tuttavia è versato solo alle persone che hanno subito ingiustizie per mano delle autorità della Città di Zurigo in relazione a una misura coercitiva a scopo assistenziale o a un collocamento extrafamiliare prima del 1981. Il presente contributo è versato in aggiunta a quello della Confederazione (quindi alle persone che hanno già ricevuto il contributo di solidarietà della Confederazione).

Anche in altri Cantoni è al vaglio l’introduzione di un contributo di solidarietà cantonale e sono già in corso i relativi processi politici. Poiché l’UFG non ne è coinvolto in alcun modo, non è possibile fornire ulteriori informazioni.

Alla stregua del contributo di solidarietà della Confederazione, ai contributi di solidarietà cantonali o comunali non si applica l’imposta sul reddito, sono impignorabili e non sono considerati nel calcolo delle prestazioni dell’aiuto sociale, delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Questo trattamento privilegiato nell’ambito del diritto fiscale, dell’esecuzione forzata, dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali vale soltanto se un contributo di solidarietà cantonale o comunale soddisfa gli stessi requisiti di assegnazione del contributo della Confederazione (in particolare per quanto riguarda la definizione di categorie di vittime).

Contributo di solidarietà del Cantone di Turgovia a favore delle vittime di test farmaceutici

Dal 1° gennaio 2025 il Cantone di Turgovia versa un contributo di solidarietà speciale di 25 000 franchi ai pazienti di una clinica psichiatrica sottoposti a test farmaceutici sperimentali tra il 1940 e il 1980. I requisiti di assegnazione non coincidono del tutto con quelli del contributo di solidarietà della Confederazione, poiché il contributo turgoviese può essere versato anche alle persone, sottoposte a test sperimentali, che non sono state oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari. Questo contributo non è dedotto da quello della Confederazione.

Riparazioni morali della Conferenza dei vescovi svizzeri

La vittima di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari che ha subito anche abusi sessuali in ambito ecclesiale – oltre alla domanda di un contributo di solidarietà per MCSA – può presentare anche una domanda di riparazione morale presso la "Commissione per l’indennizzo delle vittime di abusi sessuali commessi in ambito ecclesiale e prescritti". Tale commissione è stata istituita dalla Conferenza dei vescovi svizzeri e dall’Unione dei Superiori maggiori religiosi della Svizzera e può attribuire nel singolo caso riparazioni morali fino a un importo massimo di 20 000 franchi da un apposito fondo. Questi pagamenti di riparazione morale della Chiesa cattolica non sono dedotti dal contributo di solidarietà e viceversa.

Contributo di solidarietà dell’Esercito della Salvezza

Dal 1° novembre 2024 anche chi è stato collocato in un orfanotrofio o in un istituto analogo gestito dall’Esercito della Salvezza riportando di conseguenza una lesione dell’integrità, può ottenere da tale organizzazione un contributo di solidarietà. Per trattare le relative richieste, l’Esercito della Salvezza ha istituito un servizio di contatto indipendente. Il contributo non è dedotto dal contributo di solidarietà della Confederazione.

Ultima modifica 08.04.2025

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