Convenzione 96

Obiettivi

La Convenzione 96 si prefigge di (art. 1):

  1. determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
  2. determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;
  3. determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
  4. assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
  5. stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Quando si applica

La Convenzione 96 si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al compimento dei 18 anni (art. 2). Si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato (art. 53).

Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (art. 5 cpv. 1). In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (art. 5 cpv. 2).

La Convenzione 96 prevede altresì vari fori sussidiari nonché un meccanismo di trasferimento delle competenze.
Le misure possono vertere segnatamente su (art. 3):

  1. l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché la sua delega;
  2. il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello di abituale residenza;
  3. la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
  4. la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
  5. il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
  6. la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell’assistenza fornita al minore da qualsiasi persona che se ne faccia carico;
  7. l’amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni del minore.

Sono esclusi dal campo della Convenzione (art. 4):

  1. l’accertamento e la contestazione della filiazione;
  2. la decisione sull’adozione e le misure che la preparano, nonché l’annullamento e la revoca dell’adozione;
  3. il cognome e nome del minore;
  4. l’emancipazione;
  5. gli obblighi agli alimenti;
  6. le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
  7. la previdenza sociale;
  8. le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;
  9. le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati da parte di minori;
  10. le decisioni sul diritto d’asilo e in materia di immigrazione.

Stati contraenti

L’elenco degli Stati contraenti è pubblicato sul sito della Conferenza dell’Aia (in francese). 

Stati non contraenti

Il Tribunale federale ha confermato che la Convenzione 96 si applica anche nei confronti degli Stati non contraenti. Solo le disposizioni concernenti la cooperazione tra autorità (Capitolo V della Convenzione 96) sono applicabili unicamente nei rapporti con gli Stati contraenti.

Quando delle decisioni e misure svizzere devono essere riconosciute ed eseguite all’estero, si applica il diritto internazionale privato dello Stato nel quale la misura deve essere eseguita. Se dei cittadini svizzeri sono toccati, la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può, a determinate condizioni, fornire consiglio e assistenza, così come l’ambasciata di Svizzera nello Stato in questione. I cittadini stranieri possono invece contattare la rappresentanza in Svizzera dello Stato in questione.

Basi legali

Ultima modifica 29.08.2023

Inizio pagina