Contributi di solidarietà: fissati i dettagli del loro versamento

Berna, 15.02.2017 - Nella seduta del 15 febbraio 2017, il Consiglio federale ha disciplinato in un’apposita ordinanza i dettagli del versamento dei contributi di solidarietà destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981. Questa ordinanza entrerà in vigore il 1° aprile 2017, in concomitanza con la nuova legge adottata dal Parlamento quale controprogetto indiretto all’iniziativa per la riparazione.

Il 30 settembre 2016, dopo avere condotto senza indugio le deliberazioni sulla proposta di legge e a soli dieci mesi dall'adozione del messaggio del Consiglio federale, il Parlamento aveva approvato la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) quale controprogetto indiretto all'iniziativa per la riparazione. Sulla scorta di questa decisione, il comitato d'iniziativa aveva optato per il ritiro condizionato dell'iniziativa, che sarebbe divenuto effettivo soltanto se contro la nuova LMCCE non fosse stato indetto il referendum. Dato che il 26 gennaio 2017 il termine di referendum è scaduto inutilizzato, la legge e la relativa ordinanza potranno entrare in vigore il 1° aprile 2017. L'entrata in vigore in tempi molto brevi di entrambe le normative permetterà a numerose vittime di vedersi ufficialmente riconosciuta l'ingiustizia subita e di beneficiare di una riparazione.

Pervenute già 1150 domande

L'Ufficio federale di giustizia (UFG), i servizi di contatto cantonali e gli archivi di Stato mettono a disposizione dal 1° dicembre 2016 un modulo e una guida per richiedere un contributo di solidarietà. Le richieste devono essere presentate all'UFG entro il 31 marzo 2018 e saranno trattate in base all'ordine cronologico del loro arrivo. L'Ufficio federale di giustizia, cui finora sono pervenute 1150 domande, esaminerà in via prioritaria quelle depositate da persone con più di 75 anni, da persone affette da una malattia grave comprovata o cui è già stato assegnato un aiuto immediato della Catena della Solidarietà o del Cantone di Vaud.

Per poter fondare le proprie decisioni su una base ancora più solida, qualora ciò fosse necessario, e per tenere debitamente conto del punto di vista e delle esigenze delle vittime, l'UFG può sentire una commissione consultiva di cui fanno parte anche vittime. I nove membri di questa commissione sono stati nominati oggi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. L'UFG decide se un richiedente presenta la qualità legale di vittima e, quindi, se ha diritto al contributo di solidarietà. Il richiedente deve dal canto suo rendere verosimile - mediante pertinenti informazioni, documenti giustificativi o atti provenienti dagli archivi - di avere subito in modo diretto e grave una lesione della sua integrità fisica, psichica o sessuale o del suo sviluppo intellettivo.

Primi versamenti possibili da aprile 2018

Per finanziare i contributi di solidarietà, il Parlamento ha stanziato un credito quadro di 300 milioni di franchi. Le domande presentate dovranno essere trattate al massimo entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo di solidarietà, che intende essere un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e una contribuzione alla sua riparazione, sarà lo stesso per tutte le vittime. Il suo importo dipenderà dal numero di richieste accolte. Secondo il Consiglio federale, questo numero dovrebbe aggirarsi tra le 12 000 e le 15 000 unità; a ogni vittima riconosciuta dovrebbe essere versato un importo compreso fra 20 000 e 25 000 franchi al massimo. Se entro il 31 marzo 2018 non si supereranno le 12 000 domande accolte, il contributo di solidarietà dovrebbe attestarsi su 25 000 franchi; se invece si dovesse oltrepassare questa soglia l'importo verrebbe versato in due rate: la prima dopo l'accoglimento della domanda e la seconda dopo che tutte le domande saranno state trattate. In entrambi i casi, i primi versamenti saranno possibili dal mese di aprile 2018. I richiedenti saranno tenuti costantemente informati sull'esito dell'esame delle loro domande.

L'ordinanza, infine, disciplina la conservazione e l'archiviazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 e prevede, nel quadro dei crediti stanziati, un sostegno finanziario ai progetti di aiuto reciproco.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



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Ultima modifica 30.01.2024

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