Danni alle persone: termine di prescrizione raddoppiato a partire dal 1° gennaio 2020

Berna, 07.11.2018 - S’intende migliorare la posizione di chi ha subito danni riconoscibili soltanto a distanza di anni dall’evento scatenante: in futuro il termine di prescrizione assoluto in caso di danni alle persone sarà di 20 anni anziché dieci. Nella sua seduta del 7 novembre 2018 il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2020 il diritto riveduto in materia di prescrizione, che risulterà perfezionato in determinati punti e uniformato.

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha approvato le modifiche del Codice delle obbligazioni e il termine referendario è scaduto inutilizzato il 4 ottobre 2018. È il via libera a una revisione fondamentale del diritto svizzero in materia di prescrizione, comprendente due elementi centrali: da un lato, l'estensione da uno a tre anni del termine di prescrizione relativo nei casi di reato e di arricchimento, che darà ai danneggiati tre anni di tempo per far valere le proprie pretese una volta venuti a conoscenza del danno e del responsabile. Dall'altro, il nuovo termine di prescrizione assoluto di 20 anni nei casi di danni alle persone eviterà che la prescrizione vanifichi le pretese di chi ha subito danni tardivi.

Lo spunto proviene da una mozione parlamentare (07.3763 "Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile"), ispirata alla situazione delle vittime dell'amianto, le cui pretese nel diritto vigente cadono spesso in prescrizione prima ancora che la malattia si manifesti. In proposito anche la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva deciso, nel 2014, che il termine di prescrizione di dieci anni nel caso di una vittima dell'amianto è troppo breve.

Per chi in passato ha subito danni d'amianto, una tavola rotonda istituita nel 2015 dal consigliere federale Alain Berset ha trovato una soluzione. La fondazione privata "Fondo per le vittime dell'amianto" offre infatti sostegno alle vittime. Le persone che, a partire dal 2006, hanno contratto un tumore pleurico o peritoneale maligno causato dall'amianto possono richiedere assistenza finanziaria alla fondazione, che fornisce a loro e ai loro congiunti anche un sostegno psicosociale. 

Altre modifiche

Sono state rivedute anche numerose altre normative in materia di prescrizione nel diritto privato, in particolare le disposizioni riguardanti la sospensione e la rinuncia alla prescrizione.

Alla luce dell'entità delle modifiche di legge decise - sono una trentina le leggi federali toccate - e del loro impatto sulle legislazioni cantonali, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il nuovo diritto al 1° gennaio 2020. I Cantoni e gli altri attori coinvolti hanno quindi tempo a sufficienza per procedere agli adeguamenti necessari.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch


Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 26.06.2024

Inizio pagina

Abbonamenti alle news

Sul portale del Governo svizzero potete abbonarvi ai comunicati stampa dell'UFG

https://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-72805.html