Indagine conoscitiva sull’ordinanza contro le retribuzioni abusive

Berna, 14.06.2013 - In data odierna la consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), ha avviato l’indagine conosciuta sull’ordinanza contro le retribuzioni abusive. L’entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2014. Numerose disposizioni dell’ordinanza espleteranno pertanto il loro effetto già dall’inizio dell’anno civile che, nella maggior parte delle imprese, coincide con quello d’esercizio.

Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni hanno accettato a larga maggioranza l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive». Al più tardi un anno dopo la votazione popolare, il Consiglio federale deve emanare un'ordinanza per attuare la nuova disposizione costituzionale. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato l'avamprogetto d'ordinanza e lo ha debitamente riadattato dopo averlo sottoposto a esperti di diritto azionario, penale e del lavoro. L'avamprogetto si attiene fedelmente al tenore del testo costituzionale, è orientato alla prassi ed è in linea con il vigente diritto della società anonima. Oltre a diverse norme sulle società anonime quotate in borsa e sugli istituti di previdenza, contiene anche disposizioni penali. Si è rinunciato a modificare il Codice delle obbligazioni, la legge federale sulla previdenza e il Codice penale.

Retribuzioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale

Secondo l'avamprogetto d'ordinanza, all'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili di eleggere annualmente il presidente e i membri sia del consiglio d'amministrazione sia del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente. Il consiglio d'amministrazione fissa le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Tali retribuzioni devono inoltre essere approvate dall'assemblea generale. A determinate condizioni, lo statuto può prevedere un meccanismo di approvazione diverso purché non condizioni il potere consultivo esercitato annualmente dall'assemblea generale. Il consiglio d'amministrazione allestisce all'attenzione dell'assemblea generale la relazione sulle retribuzioni, che riporta le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Sono vietate le indennità di partenza, le retribuzioni anticipate, le provvigioni per l'assunzione o il trasferimento di imprese o di parti d'impresa come anche le retribuzioni legate alla prestazione non previste dallo statuto.

È abolita la rappresentanza da parte di un membro di un organo o da parte di un depositario. L'unica forma di rappresentanza istituzionale ammessa è quella del rappresentante indipendente. La società garantisce che gli azionisti possano dare istruzioni e procure al rappresentante indipendente anche per via elettronica.

Nell'interesse degli assicurati

Gli istituti di previdenza devono esercitare i loro diritti di voto, legati alle azioni che detengono, nell'interesse degli assicurati. Possono astenersi o rinunciare al voto se ciò corrisponde a tale interesse. Almeno una volta l'anno devono presentare ai propri assicurati un rapporto sul modo in cui hanno esercitato il proprio obbligo di voto.

Le violazioni delle prescrizioni imperative contenute nell'ordinanza potranno essere perseguite penalmente e punite con pene detentive fino a tre anni.

L'indagine conoscitiva dei partiti, delle associazioni mantello dell'economia e di altre organizzazioni interessate durerà fino al 28 luglio 2013, dopodiché saranno consultate la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e quella del Consiglio nazionale. Questa pianificazione permetterà al Consiglio federale di adottare l'ordinanza alla fine di novembre 2013 e di metterla in vigore il 1° gennaio 2014. Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo atto sia applicato gradualmente e che le società interessate debbano attuarlo integralmente entro l'assemblea generale del 2015 (cfr. allegato).


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48



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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
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Ultima modifica 26.06.2024

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