Dall’estate 2013 misure più severe contro i matrimoni forzati

Berna, 27.03.2013 - Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2013 l’entrata in vigore della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati. Il progetto prevede modifiche di diverse leggi e adeguamenti di ordinanze. In futuro un matrimonio contratto per costrizione dovrà essere dichiarato nullo d’ufficio. Lo stesso vale per l’unione domestica registrata. Saranno inoltre applicate disposizioni penali più severe.

Un matrimonio forzato è contrario ai diritti fondamentali della personalità, tanto più che spesso è collegato a una violazione dell'integrità fisica. Il 15 giugno 2012 le Camere federali hanno adottato un progetto di legge che permette di combattere in modo efficace i matrimoni forzati e prevede modifiche di atti legislativi in vigore, quali il Codice civile, il Codice penale, la legislazione sugli stranieri e la legge federale sul diritto internazionale privato. Nel contempo viene adeguata l'ordinanza sullo stato civile.

Nullità d'ufficio

Nel Codice civile le cause di nullità d'ufficio vengono estese a due ulteriori fattispecie: in futuro un matrimonio sarà dichiarato nullo se uno degli sposi lo ha contratto senza che ciò corrisponda alla sua libera volontà o, in linea di massima, se è minorenne. Le autorità che sospettano un matrimonio forzato sono tenute a comunicarlo all'autorità cantonale competente per la procedura di nullità del matrimonio. Inoltre, un pertinente adeguamento della legge federale sul diritto internazionale privato crea basi legali chiare affinché si possano annullare anche matrimoni contratti all'estero, a condizione che vi sia un legame sufficiente con la Svizzera.

Pene più severe per gli autori

La nuova legge migliora la protezione penale, in quanto prevede esplicitamente una pena per i matrimoni forzati e inoltre la inasprisce. Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o limitandone in altro modo la libertà d'agire, la costringe a contrarre un matrimonio sarà in futuro punito con una pena detentiva fino a cinque anni (attualmente tre anni). Secondo la nuova disposizione del Codice penale è punibile anche chi commette il reato all'estero. In virtù di una nuova disposizione del Codice civile le autorità dello stato civile sono tenute a sporgere denuncia se constatano siffatte costrizioni.

I matrimoni con minori non saranno più tollerati

La nuova causa di nullità costituita dalla minore età vale in linea di massima anche per i matrimoni contratti all'estero. La legge federale sul diritto internazionale privato è stata inoltre modificata in modo tale che tutte le condizioni per la celebrazione di un matrimonio in Svizzera sono valutate in base al diritto svizzero, cosicché non possono più essere celebrati matrimoni con minori.

Nessun ricongiungimento familiare in caso di sospetto di matrimonio forzato

Gli adeguamenti delle leggi sugli stranieri e sull'asilo sanciscono che durante la procedura di nullità a causa di matrimonio forzato o di minore età sono sospese eventuali procedure di autorizzazione del ricongiungimento familiare con il coniuge. In caso di sospetto fondato, anche le autorità in materia di stranieri sono tenute a comunicarlo alle autorità competenti per la revoca del matrimonio. Inoltre la legge sancisce ora esplicitamente che a una vittima di un matrimonio forzato che vive in Svizzera può essere concesso un diritto di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio.


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Ultima modifica 26.06.2024

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