Migliore protezione per gli affiliati

Berna, 10.10.2012 - Il collocamento di affiliati e il sostegno alle famiglie affilianti soggiaceranno a un obbligo di comunicazione e vigilanza. Con questa novità il Consiglio federale intende impedire abusi nel collocamento e nell’accudimento di minori. Mercoledì ha pertanto fissato al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore di una corrispondente revisione dell’ordinanza sull’affiliazione (OAMin). Il Consiglio federale rinuncia invece ad introdurre l’obbligo originariamente previsto di autorizzazione per la custodia diurna.

Attualmente l'offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia non è disciplinata. La modifica dell'OAMin colma tale lacuna introducendo un obbligo di comunicazione e vigilanza. Sono contemplati l'attività di mediazione per collocare i minori presso famiglie affilianti in Svizzera e all'estero, nonché altre offerte quali il sostegno alle famiglie affilianti, la loro formazione e perfezionamento oppure la consulenza e terapie per affiliati. Un'autorità cantonale centrale riceve le comunicazioni e sorveglia i fornitori di tali servizi. Se constata gravi lacune, l'autorità centrale può vietare l'attività del fornitore fino a quando le lacune non sono state colmate.

Inoltre, le offerte di accudimento all'estero devono ora soddisfare determinate condizioni generali. I posti all'estero devono essere autorizzati e sottoposti alla vigilanza dell'autorità competente. Deve essere inoltre garantito che il minore collocato all'estero non sia abbandonato a se stesso, bensì che possa rivolgersi in qualsiasi momento a una persona di contatto o di fiducia in Svizzera.

Inoltre, la revisione dell'OAMin estende fino al raggiungimento della maggiore età la protezione dei minori collocati presso terzi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia. Secondo il diritto vigente, chi intende accogliere nella propria famiglia un minore sottoposto all'obbligo scolastico o con meno di 15 anni necessita di un'autorizzazione. Il collocamento in una famiglia affiliante come pure l'accudimento a tempo pieno in un istituto soggiaceranno quindi ad autorizzazione fino al compimento dei 18 anni. Infine, la revisione rende ora necessaria un'autorizzazione per l'accudimento di minori in una famiglia affiliante, dietro compenso, già per più di un mese (invece che come finora dopo tre mesi). L'accudimento a titolo gratuito per meno di tre mesi resta esente da autorizzazione. Questa parte della revisione entra in vigore il 1° gennaio 2013.


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Ultima modifica 30.01.2024

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