Revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati e Protocollo aggiuntivo alla Convenzione STE n. 108
Berna, 05.09.2001 - Indetta dal Consiglio federale la procedura di consultazione
Mercoledì, il Consiglio federale ha deciso di aprire la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati. Il termine per le prese di posizione è stato fissato al 15 dicembre 2001. A dare lo spunto per la revisione sono state due mozioni accettate dalle Camere federali, l'una nel 1999 e l'altra nel 2000. Il Consiglio federale ha approfittato dell'occasione per includere nella procedura di consultazione un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della persona in caso di elaborazione automatizzata di dati (Série des traités européens STE no. 108). Il protocollo aggiuntivo, che sarà prossimamente firmato, prevede disposizioni riguardanti le autorità di controllo e le trasmissioni internazionali di dati.
La revisione mira principalmente a una maggiore trasparenza nella raccolta dei dati. Introduce, per le persone private e gli organi federali, il dovere di informare la persona interessata quando raccolgono dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità che la riguardano. La persona interessata deve essere almeno informata dell'identità del detentore della collezione di dati, dello scopo del trattamento e, se è prevista la trasmissione dei dati a terzi, delle categorie dei destinatari. È possibile rifiutare o limitare l'informazione qualora un interesse pubblico o privato preponderante lo esiga. Inoltre la revisione rafforza la posizione della persona che intende opporsi al trattamento di dati che la riguardano. Trattandosi di dati personali che non sono né degni di particolare protezione né profili della personalità l'unica esigenza posta è che la raccolta dei dati sia riconoscibile.
Altre modifiche previste dalla revisione
Per quanto riguarda il trattamento di dati personali da parte di organi federali, la revisione ha lo scopo di allentare l'esigenza dell'esistenza di una base legale formale. Si terrà in tal modo conto delle difficoltà connesse alla messa in opera di banche federali di dati, che prevedono un accesso "online". Previa l'autorizzazione del Consiglio federale, tali trattamenti potranno essere testati nell'ambito di un progetto pilota limitato nel tempo, prima dell'entrata in vigore di una base legale formale. L'avamprogetto di legge rafforza inoltre le esigenze e le possibilità di controllo nel caso in cui organi cantonali trattano dati federali in applicazione del diritto federale. L'obbligo di notificare le collezioni di dati è abrogato per le persone private, ma è mantenuto per gli organi federali. L'obbligo di notificare le comunicazioni di dati all'estero è invece sostituito da un obbligo di diligenza.
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Ultima modifica 26.06.2024