Modifica del Codice penale svizzero per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale di fanciulli

Berna, 10.05.2000 - Oggi il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro l'integrità sessuale / prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura).

1. Per atti sessuali gravi commessi su persone di meno di 16 anni, la prescrizione deve decorrere dal giorno in cui la vittima ha compiuto il diciottesimo anno d'età.

La revisione intende evitare che i reati sessuali gravi commessi su persone di meno di sedici anni - ai quali oggi si applica il termine di prescrizione di dieci anni - siano già caduti in prescrizione quando le vittime di abusi sessuali sono in grado di parlarne e di sporgere denuncia. Le conoscenze della psicologia dello sviluppo mostrano che spesso le persone che hanno subito abusi sessuali durante l'età infantile sono in grado di parlare della consumazione del reato solamente in età adulta e solo allora possono superare le esperienze vissute. È quanto si riscontra in particolare se gli abusi sessuali sono avvenuti all'interno della famiglia dove la pressione sociale per mantenere segreto l'accaduto è molto forte.

Sono considerati reati sessuali gravi commessi su fanciulli i seguenti reati del Codice penale svizzero (CP): atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, promovimento della prostituzione e tratta di esseri umani. Una rispettiva disposizione dovrebbe essere applicabile anche per l'incesto nei casi di persone con meno di sedici anni.

2. Per inasprire la lotta contro la pornografia infantile e la rappresentazione di atti di violenza sessuale occorre punire anche chi si procura o possiede tali prodotti.

Giusta l'articolo 197 n. 3 CP, l'acquisto e il possesso di pornografia dura non sono finora punibili. La proposta di introdurre la punibilità del possesso delle forme più gravi di pornografia dura è motivata dal fatto che anche il consumatore che acquista tali prodotti ne stimola la domanda e in tal modo è corresponsabile della fabbricazione di pornografia dura.

In futuro sarà punibile chi si procura o possiede pornografia dura. ll consumo in quanto tale continua però a non essere considerato punibile.

È punibile anche il possesso di rappresentazioni virtuali di pornografia, in quanto il contenuto illegale in merito non è notevolmente inferiore, poiché non è detto che sia sempre possibile stabilire senza alcun problema se una rappresentazione riproduce un evento reale o è di carattere meramente virtuale.

Anche le rappresentazioni di atti di violenza che esulano dalla sfera sessuale devono essere comprese nella presente revisione. Se in avvenire la pornografia dura va punita, lo devono essere anche le rappresentazioni di atti di violenza perché offendono altrettanto gravemente la dignità umana.

Tale affermazione non vale invece per atti sessuali con animali e con escrementi umani - che pur rientrano nella pornografia dura - e pertanto il possesso di tale pornografia non sarà punito nemmeno in futuro.


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Ultima modifica 30.01.2024

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