Blocco dell’aiuto sociale
Le persone oggetto di allontanamento per effetto di una decisione di non entrata nel merito o di una decisione d’asilo negativa per le quali è stato stabilito un termine di partenza devono essere imperativamente escluse dall’aiuto sociale a decorrere dal momento in cui le decisioni passano in giudicato. Se queste persone non ottemperano all’obbligo di lasciare la Svizzera, il Cantone competente concede loro – su domanda e se sussiste una situazione di bisogno – soltanto il soccorso d’emergenza.
Soccorso d’emergenza: contenuto e versamento
Conformemente all’articolo 12 della Costituzione federale, chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa (cosiddetto soccorso d’emergenza).
Tutti i beneficiari del soccorso d’emergenza hanno quindi un diritto non limitabile al soddisfacimento dei bisogni fondamentali come cibo, vestiario e alloggio. Inoltre, gli aventi diritto al soccorso d’emergenza sono soggetti all’obbligo di contrarre un’assicurazione malattie fino all’effettiva partenza dalla Svizzera e hanno accesso a tutte le prestazioni mediche obbligatorie previste dalla legge sull’assicurazione malattie. Il calcolo e il pagamento del soccorso d’emergenza competono ai Cantoni. Gli uffici competenti per il pagamento del soccorso d’emergenza devono tenere conto della situazione individuale delle persone aventi diritto al soccorso d’emergenza. Nel limite del possibile il soccorso d’emergenza dovrebbe essere fornito attraverso prestazioni in natura.
Ultima modifica 25.03.2025