Il Consiglio federale presenta il piano per attuare l’articolo sull’immigrazione

Berna, 20.06.2014 - Venerdì il Consiglio federale ha approvato il piano per l’attuazione del nuovo articolo costituzionale sull’immigrazione. Il piano stabilisce il modo in cui intende fissare i tetti massimi e i contingenti per regolare l’immigrazione in Svizzera a partire da febbraio 2017. A tale scopo il Consiglio federale non si baserà soltanto sul fabbisogno di manodopera segnalato dai Cantoni, ma anche sulle analisi di un organo consultivo ad hoc e coinvolgerà anche le parti sociali. Saranno contingentati tutti i permessi a partire da quattro mesi. Per coprire le esigenze del mercato del lavoro, sarà necessario promuovere e impiegare meglio il potenziale di manodopera interna. Questo è quanto ha stabilito il Consiglio federale nel piano di attuazione, adottato venerdì, relativo alle nuove disposizioni costituzionali*. L’Esecutivo vi fissa una serie di capisaldi per il progetto di legge previsto per fine anno.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato il piano di attuazione in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con quello dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Su mandato del DFGP, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha costituito un gruppo di esperti che nei mesi passati ha discusso vari modelli e diverse questioni di fondo in merito all'attuazione. Sono state inoltre sentite numerose cerchie interessate, compresi i promotori dell'iniziativa. Il piano di attuazione riprende dunque sia le riflessioni del gruppo di esperti sia i risultati di detti incontri.

Mantenere le relazioni con l'UE, promuovere il potenziale disponibile in Svizzera
L'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali non incide solamente sulla normativa in materia di stranieri. Il piano dunque non si limita a presentare un modello in base al quale impostare la legislazione, ma indica anche altre sfide e obiettivi della politica interna ed esterna. Intende mantenere e sviluppare le strette e importanti relazioni con l'UE e i suoi Stati membri. Conferma inoltre l'intenzione di promuovere maggiormente e sfruttare meglio il potenziale di manodopera già disponibile sul territorio, ad esempio conciliando meglio famiglia e lavoro oppure permettendo a chi è privo di formazione professionale di recuperarla. Un altro obiettivo è il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale nel settore dell'asilo.

Fabbisogno segnalato dai Cantoni e organo consultivo
Il modello di ammissione prevede che il Consiglio federale fissi i tetti massimi e i contingenti, basandosi su diversi indicatori riguardanti l'economia e il mercato del lavoro, ad esempio il numero dei posti disponibili o il tasso di disoccupazione. Poiché l'attuazione del nuovo articolo costituzionale costituisce un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni, il Consiglio federale si basa a tale proposito sui dati riguardo al fabbisogno di manodopera segnalati dai Cantoni. Si affida inoltre alla consulenza di un organo ad hoc formato da rappresentanti delle autorità della migrazione e di quelle preposte al mercato del lavoro della Confederazione e dei Cantoni. Saranno coinvolte anche le parti sociali.

Il Consiglio federale rinuncia a fissare un obiettivo di riduzione rigido per l'immigrazione, che infatti non permetterebbe di tener conto delle condizioni dell'economia e del mercato del lavoro nella regolazione dell'immigrazione. Un simile approccio è compatibile con l'articolo costituzionale, che di fatto non fissa alcun tetto massimo concreto.

Contingentati i soggiorni a partire da quattro mesi
Oltre ai permessi di dimora saranno contingentati anche i permessi di soggiorno di breve durata da quattro a dodici mesi. In questo modo s'intende impedire l'elusione dei contingenti per soggiorni di lunga durata mediante un permesso per un soggiorno breve. Per tutti i permessi soggetti a contingenti si tiene conte del principio di preferenza alla manodopera locale.

Anche il numero dei frontalieri sarà regolato da contingenti. I Cantoni possono prevedere ulteriori limitazioni a tutela del mercato del lavoro regionale; in tal modo si può tenere conto delle diverse situazioni ed esigenze delle singole regioni.

Meno restrizioni per i cittadini UE/AELS
La normativa sull'ammissione dei cittadini UE/AELS deve essere meno restrittiva di quella applicata ai cittadini di Paesi terzi, a differenza dei quali i primi potranno essere ammessi anche senza qualifiche specialistiche. La Svizzera disporrà quindi anche in futuro di un sistema d'ammissione binario.

In accordo con il gruppo di esperti, il Consiglio federale si è dichiarato di principio contrario a limitare il ricongiungimento familiare nonché a reintrodurre lo statuto di stagionale.

Tappe successive
Ora il DFGP elaborerà un avamprogetto di legge da porre in consultazione che tenga conto dei principi fondamentali esposti nel piano. Come negli altri lavori il DFGP continuerà a collaborare strettamente con il DFAE e il DEFR. Nel contempo il DEFR verificherà, di concerto con il DFGP e il DFAE, se sia necessario adattare le misure di accompagnamento. In base al nuovo modello di ammissione, anche il DEFR svilupperà un secondo avamprogetto, da sottoporre a consultazione, e presentare, possibilmente, anch'esso entro fine anno.

Venerdì il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFGP di presentare, insieme al DFAE, la domanda già annunciata per l'adeguamento dell'ALC. Entro l'autunno, il DFGP sottoporrà al Consiglio federale anche un progetto di mandato negoziale con l'UE per l'adeguamento all'ALC, basato sui principi del modello di ammissione da un lato, dall'altro su una valutazione esaustiva di tutti gli scenari di politica interna ed esterna ipotizzabili. Il Consiglio federale prosegue pertanto la sua strategia di portare avanti e coordinare nel loro complesso tutti i lavori con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile per la Svizzera.

Art. 121a        Regolazione dell‘immigrazione

1 La Svizzera gestisce autonomamente l‘immigrazione degli stranieri.

2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell‘asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un‘attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell‘economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d‘integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

5 La legge disciplina i particolari.


Indirizzo cui rivolgere domande

Guido Balmer, Servizio d'informazione DFGP, T +41 58 462 18 18
Servizio d’informazione DFAE, T + 41 58 462 31 53
Rudolf Christen, Servizio d'informazione DEFR , T +41 58 462 39 60



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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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Ultima modifica 10.06.2024

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