La ripartizione dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni avviene in base a una chiave di riparto definita per legge in funzione della percentuale della popolazione del rispettivo Cantone in relazione alla popolazione della Svizzera.
Le prestazioni speciali fornite dai Cantoni sono compensate mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo attribuiti.
La quota di attribuzione annua è calcolata in base alla chiave di riparto proporzionale alla popolazione di cui all’articolo 21 dell’ordinanza 1 sull’asilo e alle prestazioni speciali effettive.
Sono previsti tre tipi di compensazione:
- compensazioni per Cantoni d’ubicazione di centri federali d’asilo (CFA)
- compensazioni per persone attribuite per l’esecuzione di allontanamenti
- compensazioni per l’esecuzione di allontanamenti via aerea
L’attribuzione ai Cantoni tiene conto - ove sono disponibili pertinenti informazioni - di diverse caratteristiche come nazionalità, categoria procedurale e casi particolarmente bisognosi di assistenza nonché del diritto dei richiedenti l’asilo a essere attribuiti a un determinato Cantone (p. es. in virtù dell’unità familiare). Sono casi particolarmente bisognosi di assistenza ad esempio i richiedenti l’asilo con problemi di salute o i minorenni non accompagnati.
Un cambiamento di Cantone è disposto dalla Segreteria di Stato della migrazione soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone.
Documentazione
- Articolo 21 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1): Ripartizione fra i Cantoni
- Artikel F5 Handbuch Asyl und Rückkehr: Die Kantonsverteilung (PDF, 421 kB, 17.08.2021)
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Article F5 Manuel Asile et retour: La répartition cantonale (PDF, 591 kB, 30.08.2021)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 01.03.2019