Le legge sull’asilo disciplina la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera nonché la protezione provvisoria accordata in Svizzera alla persone bisognose di protezione e il loro ritorno (art. 1 LAsi).
Decisione materiale
Se le condizioni per entrare in merito ad una domanda d’asilo sono adempiute, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina se il richiedente adempie la qualità di rifugiato. La persona che rende verosimili i suoi motivi d’asilo ed è seriamente minacciata ai sensi della legge sull’asilo è riconosciuta come rifugiato e di norma riceve asilo in Svizzera. La persona che dopo un approfondito esame dei suoi motivi d’asilo individuali non soddisfa la qualità di rifugiato è allontanata dalla Svizzera.
In caso di allontanamento deve essere accertato se sono date le condizioni dello stesso. Nessun impegno di diritto internazionale della Svizzera deve opporsi all’esecuzione dell’allontanamento. Ad esempio, l’esecuzione dell’allontanamento non deve violare la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati. Il ritorno della persona nel Paese d’origine o in uno Stato terzo deve inoltre essere esigibile e possibile in base alla situazione generale. Nel caso in cui queste condizioni non sono soddisfatte la SEM dispone l’ammissione provvisoria.
Se nulla si oppone al suo allontanamento dalla Svizzera, la persona che non soddisfa la qualità di rifugiato riceve, insieme alla decisione, anche un termine di partenza entro il quale è tenuta a lasciare la Svizzera.
Rimedi giuridici ordinari
Contro ogni decisione negativa o di non entrata nel merito della SEM, può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF).
In merito alla presentazione del ricorso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- Termine di ricorso
Il ricorso deve essere interposto al TAF entro 30 giorni (decisione negativa) oppure entro 5 giorni lavorativi (decisione di non entrata nel merito) dal momento della notifica. - Richieste, motivazioni, mezzi di prova
Il ricorso deve contenere richieste concrete come per esempio la concessione dell’ammissione provvisoria o dell’asilo. Tali richieste devono essere motivate ed eventuali mezzi di prova devono essere allegati. - Lingua, firma, allegati
ll ricorso deve essere redatto in una delle tre lingue ufficiali (italiano, tedesco, francese) e presentato in duplice copia, provvisto della firma del richiedente l’asilo o del suo rappresentante legale. Insieme al ricorso devono essere presentati eventuali mezzi di prova e la copia della decisione della SEM.
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Ultima modifica 01.03.2019