I principi fondamentali della politica svizzera in materia d’integrazione, formulati nelle basi giuridiche comunali, cantonali e federali vigenti, possono essere riassunti come segue:
- l’integrazione è un processo reciproco che coinvolge sia la popolazione svizzera che la popolazione straniera;
- l’integrazione presuppone da parte della popolazione svizzera un atteggiamento di apertura, un clima all’insegna dell’accoglienza nonché l’eliminazione di ostacoli discriminatori;
- il contributo degli stranieri all’integrazione si traduce in particolare:
- - nel rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione federale,
- - nel rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici,
- - nella volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione,
- - nella conoscenza di una lingua nazionale;
- l’integrazione è un compito statale di centrale importanza che richiede la cooperazione di tutti i livelli istituzionali come pure delle parti sociali, delle organizzazioni non governative, delle associazioni degli stranieri e di altre istituzioni.
Esigere e promuovere
La politica svizzera in materia d’integrazione si basa sul principio «esigere e promuovere». «Esigere» significa riconoscere l’importanza del senso di autoresponsabilità degli stranieri. I requisiti contenuti nella legislazione sugli stranieri definiscono le aspettative nei loro confronti e le eventuali conseguenze in caso di inadempimento di tali requisiti.
Requisiti previsti dalla legislazione sugli stranieri in materia d’integrazione
«Promuovere» significa adottare tutte le misure necessarie a sostegno dell’integrazione della popolazione immigrata.
Basi legali
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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI, RS 142.20)
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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri
(OIntS, RS 142.205)
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA, RS 142.201)
- Direttive Integrazione
Ultima modifica 03.12.2020