Domande d’asilo: priorità alle procedure Dublino e celeri

Con l’entrata in vigore della legge sull’asilo riveduta, il 1° marzo 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha modificato la propria strategia per il trattamento delle domande d’asilo presso i centri federali d’asilo. La SEM evade in via prioritaria le domande che possono essere trattate nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino. È data la massima priorità alle domande di persone provenienti da determinati Stati che già prima dell’entrata in vigore della legge riveduta erano evase per intero nel quadro di una procedura celere.

Già prima dell’entrata in vigore della nuova legge sull’asilo la SEM applicava delle procedure celeri – la procedura in 48 ore e la procedura fast-track – per le domande d’asilo depositate da cittadini di Stati caratterizzati da una quota di protezione bassa. In questi casi, infatti, era assai probabile che la domanda d’asilo venisse respinta per l’assenza di qualsiasi rischio di persecuzione nel Paese d’origine. Queste due tipologie di procedure riguardavano infatti persone esentata dall’obbligo del visto per soggiornare nello spazio Schengen oppure entrate in Svizzera in provenienza da uno Stato sicuro (Safe Country).

In virtù della legge riveduta, queste domande sono trattate nel quadro delle nuove procedure celeri e continuano pertanto a essere evase con la massima priorità. Come sinora, ai richiedenti l’asilo provenienti da Stati esentati dall’obbligo del visto non viene corrisposta la piccola somma per le spese personali né viene concesso loro un aiuto al ritorno. Nei loro riguardi può inoltre essere disposto un divieto d’entrata.

La SEM ha inoltre adeguato la propria strategia per il trattamento delle domande d’asilo alla legge sull’asilo riveduta. Le domande che possono essere trattate nel quadro di una procedura celere o di una procedura Dublino hanno la priorità rispetto alle domande che potrebbero verosimilmente richiedere una procedura ampliata. La procedura Dublino viene applicata nei casi in cui il trattamento incombe a un altro Stato europeo e il richiedente può essere trasferito nello Stato Dublino competente.

Procedure d’asilo portate a termine entro 140 giorni

Dal 1° marzo 2019 la maggior parte delle procedure d’asilo dev’essere portata a termine entro 140 giorni, compreso il passaggio in giudicato della decisione. Per rispettare i termini la SEM tratta le domande d’asilo per quanto possibile nel quadro di una procedura celere. Durante la procedura i richiedenti l’asilo soggiornano nei centri federali d’asilo (CFA). Fanno eccezione unicamente i casi che richiedono accertamenti approfonditi e quindi una procedura più lunga. In questi casi i richiedenti l’asilo sono attribuiti ai Cantoni. Se è emanata una decisione negativa, anche l’allontanamento dev’essere eseguito direttamente dai CFA. Anche questa procedura d’asilo ampliata deve tuttavia essere portata a termine entro un anno, incluso il passaggio in giudicato della decisione.

Evasi in parallelo i casi sottostanti al vecchio diritto

Le domande d’asilo presentate alla SEM prima del 1° marzo 2019 vanno trattate conformemente alla legge sull’asilo vigente fino a tale data. Al momento vi sono alla SEM oltre 11 000 siffatti casi in giacenza. Essi vengono evasi il più rapidamente possibile in parallelo alle nuove procedure celeri.

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Ultima modifica 09.05.2019

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