Chi intende utilizzare pezzi pirotecnici, che sia per lavoro o per svago, deve richiedere un’autorizzazione: per l’importazione, la vendita, l’acquisto, la fabbricazione o l’utilizzo. La maggior parte dei pezzi pirotecnici necessita di un’autorizzazione rilasciata, a seconda della competenza, da fedpol o da un’autorità cantonale.
Fuochi d’artificio vietati in Svizzera:
- fuochi d’artificio che prima di scoppiare non sono spostati in direzione verticale;
- i cosiddetti «lady-cracker», più lunghi di 22 mm (7/8 pollici) e/o con un diametro superiore a 3 mm (1/8 pollici)n.
Chi ha bisogno di quale autorizzazione?
Autorizzazioni rilasciate da fedpol
Chi intende importare pezzi pirotecnici deve richiedere a fedpol un'autorizzazione d’importazione (PDF, 117 kB, 29.09.2020) È necessario compilare la domanda e inviarla per posta all’Ufficio centrale Esplosivi (UCE).
Nel promemoria Importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici (PDF, 290 kB, 21.09.2023) sono riportate le prescrizioni vincolanti.
Possono essere importati senza autorizzazione di fedpol i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 fino a un peso lordo complessivo di 2,5 kg a persona (a seconda dell’età) al giorno nel traffico passeggeri.
Per la fabbricazione a titolo commerciale di pezzi pirotecnici in Svizzera è necessaria un'autorizzazione di fabbricazione (PDF, 114 kB, 29.09.2020) di fedpol.
Secondo l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl), i pezzi pirotecnici possono essere fabbricati soltanto con l’autorizzazione della Confederazione. Inoltre, l’articolo 16 della legge del 25 settembre 2020 sui precursori (LPre) vieta agli utilizzatori privati di produrre sostanze esplodenti.
Per importare in Svizzera fuochi d’artificio delle categorie F1–F3 è necessario contrassegnarli con un numero d’identificazione CH emesso da fedpol (UCE) in una procedura formale sulla base della conformità UE.
Per gli altri pezzi pirotecnici vale quanto segue: per la messa a disposizione sul mercato deve essere presentato un certificato della conformità alla direttiva UE (dichiarazione di conformità). I pezzi pirotecnici devono rispettare le indicazioni e designazioni definite dall’articolo 26 dell’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl).
Documenti importanti:
- Promemoria Procedura d’ammissione per pezzi pirotecnici; (PDF, 206 kB, 24.09.2024)
- Promemoria Condizioni per l’immissione sul mercato svizzero dei fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3; (PDF, 206 kB, 24.09.2024)
- Domanda d’ammissione (PDF, 161 kB, 29.09.2020) (che tutte le aziende devono compilare e inviare a fedpol)
Autorizzazioni rilasciate dai Cantoni
Le informazioni sulle autorizzazioni di competenza cantonale sono fornite dagli uffici cantonali degli esplosivi (PDF, 126 kB, 19.10.2023).
Per l’acquisto di pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso d’acquisto rilasciato dal pertinente Cantone. Per ottenere il permesso d’acquisto occorre essere titolare del permesso rilasciato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) (cfr. art. 47 OEspl).
Chiunque, in Svizzera, commercia pezzi pirotecnici o polvere da fuoco necessita di un’autorizzazione cantonale. Per i pezzi pirotecnici delle categorie F1 e P3 non occorre un’autorizzazione di vendita.
Attenzione: chi intende vendere pezzi pirotecnici li deve custodire in depositi e deve disporre di un’autorizzazione per il deposito. Le autorità cantonali forniscono informazioni in merito.
Lista di controllo per i punti vendita dei fuochi d’artificio (PDF, 1 MB, 30.06.2021)
Per la vendita online valgono disposizioni speciali:
Per il deposito di pezzi pirotecnici o di polvere da fuoco in ambito commerciale vanno osservate le disposizioni della legislazione sugli esplosivi.
Per il deposito in ambito privato, esclusivamente per uso proprio, si applicano le prescrizioni antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio. Inoltre, si invita a prestare attenzione ai seguenti punti:
- conservare i fuochi d’artificio all’asciutto a una temperatura costante;
- utilizzare l’imballaggio di spedizione e le confezioni originali per conservare i pezzi pirotecnici;
- conservare i fuochi d’artificio fuori dalla portata dei bambini;
- non fumare o utilizzare fiamme libere;
- conservare i fuochi d’artificio lontano da altre merci pericolose (benzina, diluenti, bombole di gas ecc.).
Un’autorizzazione per l’accensione di pezzi pirotecnici occorre solo quando previsto dal regolamento comunale del luogo di accensione o dalla legislazione cantonale. Si prega di informarsi presso l’autorità competente. Qui sono disponibili le basi giuridiche e le domande principali sul permesso d’acquisto e sull’autorizzazione per l’accensione (PDF, 247 kB, 19.09.2012). Per alcuni pezzi pirotecnici l’utilizzatore deve essere titolare di un permesso rilasciato dalla SEFRI.
Documenti complementari alla legislazione
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Indicazioni e designazioni per le categorie T e P (PDF, 108 kB, 22.06.2020)
01.03.2018
Dal 1° luglio 2017 l’Ufficio centrale Esplosivi non rilascia più autorizzazioni di importazione per pezzi pirotecnici delle categorie T e P se non esiste una conformità UE. -
Indicazioni e designazioni per la categorie F4 (PDF, 107 kB, 22.06.2020)
01.03.2018
Dal 1° luglio 2017 l’Ufficio centrale Esplosivi non rilascia più autorizzazioni di importazione per pezzi pirotecnici della categoria F4 se non esiste una conformità UE.
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Uso di mortai di metallo per bombe da tiro (PDF, 79 kB, 22.06.2020)
18.05.2006
Informazioni sui rischi e raccomandazioni sulle misure di sicurezza
Contatto
Ufficio federale di polizia
Ufficio centrale Esplosivi
Guisanplatz 1A
3003 Berna
T: +41 58 462 40 00
E-mail: zse@fedpol.admin.ch
Basi legali
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Legge sugli esplosivi
(RS 941.41)
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Ordinanza sugli esplosivi
(RS 941.411)
Ultima modifica 26.09.2024