Aiuti finanziari

finanzhilfe

L’ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3) autorizza fedpol e la Confederazione a erogare aiuti finanziari a organizzazioni e progetti che si adoperano nella lotta alla tratta di esseri umani offrendo, ad esempio, assistenza alle vittime. Maggiori informazioni e i documenti pertinenti sono reperibili qui

Ultima modifica 12.01.2023

Inizio pagina

https://www.bj.admin.ch/content/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh.html