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Pubblicato il 1 gennaio 2006

Revisione del diritto delle fondazioni

Modifica del Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)

Di che cosa si tratta?

La liberalizzazione del diritto delle fondazioni incentiva il finanziamento di compiti di utilità pubblica da parte di persone abbienti. Le relative modifiche del Codice civile e del diritto fiscale federale concernono in particolare:

  • l'allestimento di un conto annuale (obbligo di designare un ufficio di revisione e di tenere una contabilità);
  • le misure in caso di eccedenza dei debiti e d'insolvenza;
  • la possibilità data al fondatore di riservarsi, al momento della costituzione, il diritto di modificare successivamente lo scopo della fondazione;
  • la deducibilità fiscale delle donazioni.

Cos’è stato fatto finora?

  • Il 14 dicembre 2000 il consigliere agli Stati Fritz Schiesser presenta un’iniziativa parlamentare volta a rivedere il diritto delle fondazioni. L’iniziativa mira a migliorare le pertinenti disposizioni  del Codice civile e del diritto fiscale al fine di incentivare – nell’interesse della collettività – la costituzione di fondazioni.
  • Il 23 ottobre 2003 la Commissione dell’economia e dei tributi sottopone al Consiglio un rapporto e un progetto.
  • Nel suo parere del 5 dicembre 2003 il Consiglio federale sostiene la revisione del diritto delle fondazioni (comunicato per i media).   
  • Deliberazioni parlamentari (00.461) (tedesco o francese
  • Il Consiglio federale fissa al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore della revisione del diritto delle fondazioni (comunicato per i media).

Documentazione

Info complementari

Ufficio federale del registro di commercio

Segretariato
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CH-3003 Berna