Obbligazioni alimentari internazionali
Di cosa si tratta?
Se la persona tenuta ad adempiere l’obbligo di mantenimento risiede all’estero e non ottempera ai propri obblighi, i creditori di alimenti possono beneficiare, sulla base di diverse convenzioni, di un’assistenza transfrontaliera per l’esazione delle prestazioni alimentari negli Stati contraenti.
Le convenzioni mirano a facilitare la trasmissione internazionale di queste richieste. La cooperazione è garantita dalle autorità speditrici e dalle istituzioni intermediarie (autorità centrali) dei vari Stati.
Autorità da contattare
Per le persone aventi diritto agli alimenti domiciliate in Svizzera
Per le persone aventi diritto agli alimenti domiciliate all'estero
Indirizzi autorità centrali degli Stati contraenti della Convenzione di New York
(Si prega di rivolgersi alle istituzioni intermediarie)
Indirizzo negli USA
Indirizzo della provincia del Manitoba/Canada
Indirizzo della provincia del Saskatchewan/Canada
Indirizzo della provincia della Columbia Britannica/Canada
Indirizzo della provincia dell'Alberta/Canada
Se non è indicata alcuna autorità centrale per lo Stato di residenza della persona avente diritto agli alimenti, non esiste alcun accordo con la Svizzera che consenta di far valere tali diritti in via amministrativa. Se la persona tenuta al pagamento degli alimenti risiede in Svizzera, è possibile rivolgersi a un avvocato in Svizzera.
Iter della richiesta
Info complementari
Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
CH-3003 Berna