Modifica d’ordinanza (OEAE) concernente il fermo di breve durata e l’aiuto finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che gestiscono centri cantonali di partenza
Entrata in vigore il 1° giugno 2024
Di che cosa si tratta?
Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
La modifica di legge prevede la possibilità per la Confederazione di sostenere finanziariamente per un periodo limitato i Cantoni di frontiera che in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone gestiscono centri cantonali di partenza (alloggi temporanei) per accogliere persone straniere che, in virtù di un accordo di riammissione, possono essere consegnate a uno Stato limitrofo. È stata inoltre creata una base legale per il fermo di breve durata di stranieri all’interno di tali centri di partenza.
L’attuazione di questa modifica richiede disposizioni esecutive nell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). In caso di fermo in un centro cantonale di partenza deve poter essere corrisposto un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno. Inoltre occorre precisare quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine.
Cos’è stato fatto finora?
- Il 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, fino al 12 ottobre 2023 (comunicato stampa).
- Il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato la modifica dell'ordinanza, fissandone l'entrata in vigore al 1 giugno 2024 (comunicato stampa).
Documentazione
Consultazione
Procedura di consultazione
dal 21 giugno 2023 al 12 ottobre 2023
Adozione
Adozione
Nuove disposizioni
-
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
(RU 2024 222, entrata in vigore il 1° giugno 2024)
Ultima modifica 01.06.2024