Accordo sulla partecipazione all’EASO

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest’ultima all’ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum Support Office, EASO)

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest’ultima all’ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum Support Office, EASO)

Di che cosa si tratta?

Tra i principali compiti di EASO figura il sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. A questo proposito l’Ufficio coordina per esempio il distacco di gruppi di sostegno nello Stato interessato. L’Ufficio può altresì supportare l’organizzazione di servizi di traduzione, la comunicazione di informazioni sugli Stati d’origine o la gestione della procedura d’asilo. Infine, agevola lo scambio d’informazioni e il coordinamento delle informazioni sugli Stati d’origine. Il regolamento che istituisce l’Ufficio prevede la possibilità che i quattro Stati associati a Schengen/Dublino, ossia Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda possano partecipare alle attività dell’EASO. L’Ufficio non ha poteri direttivi nei confronti delle autorità nazionali.

Documentazione

Consultazione

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Messaggio

Messaggio e progetto

    

Ultima modifica 01.03.2016

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