
Disposizioni in materia di visti:
V18
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Sottostanno all’obbligo del visto:
- le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Sottostanno all’obbligo del visto a partire dal 3 aprile 2026 i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale della Georgia.
Osservazione:
I titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale rilasciato dalla Georgia che sono entrati nello spazio Schengen prima del 3 aprile 2026 possono proseguire il loro soggiorno e lasciare lo spazio Schengen senza visto.
Esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano in possesso di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Ultima modifica 03.04.2026