Via di trasmissione sussidiaria e alternativa giusta l’art. 8 CLA65 (notificazione tramite gli agenti diplomatici o consolari svizzeri direttamente al destinatario)
La Svizzera non ammette la notificazione giusta l'art. 8 CLA65 (RS 274.131) tramite gli agenti diplomatici o consolari quando il destinatario non è cittadino dello Stato d’origine. In base al principio di reciprocità previsto all’articolo 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all’estero tramite delle vie che non sono ammesse in Svizzera (v. Linee direttive, I.C.5).
Lo Stato di destinazione può tuttavia rinunciare ad invocare il principio di reciprocità (v. Linee direttive, I.C.5 e II.D.1.2.2). Gli Stati presenti alla riunione della Commissione Speciale dell’Aia (ott./nov. 2003) hanno in questo senso dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno formulato delle riserve giusta gli articoli 8 e 10 (cfr. n. 79 delle "Conclusions et Recommandations" di 2003). Si tratta degli Stati seguenti (cfr. però anche le riserve e dichiarazioni del Paese sotto il rinvio corrispondente):
- Argentina, Bielorussia, Canada, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Irlanda, Israele, Italia, Kuwait, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia.
(Elenco aggiornato l’8 gennaio 2019)
Conviene rilevare che gli Stati presenti alla riunione della Commissione Speciale dell’Aia (ott./nov. 2003) non hanno espresso un’opinione uniforme riguardante le esigenze relative alle traduzioni (cfr. n. 65 - 68 delle "Conclusions et Recommandations" di 2003 e la raccomandazione nel n. 31 delle "Conclusions et Recommandations" di 2009).
L’UFG raccomanda in casi di notificazioni secondo l’articolo 8 CLA65 di allegare una traduzione degli atti nella lingua dello Stato di destinazione, oppure di compilare almeno la parte "Elementi essenziali dell'atto" del formulario "domanda giusta CLA65 (p. 3 e 4) nella lingua dello Stato di destinazione e di allegarla alla domanda, per evitare problemi al momento del riconoscimento della decisione all'estero (cfr. Linee direttive, II.E.1.1; non sarà però necessario in ogni procedura svizzera domandare un riconoscimento all'estero della decisione resa). L’UFG non può tuttavia dare nessuna garanzia per quanto riguarda il riconoscimento di decisioni svizzere all’estero.
Il destinatario può rifiutare la ricezione, per esempio se non è stata allegata una traduzione. L’uso di misure coercitive è escluso.
Modo di procedere
La trasmissione di tali richieste di notificazione deve in ogni caso avvenire tramite l’UFG, il quale trasmette le richieste alla rappresentanza svizzera competente (eccezione Stati Uniti, cfr. Linee direttive, II.D.1.2.2).
Documentazione
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Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
(CLA65, RS 0.274.131)
- Art. 8 CLA65
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Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
(RS 0.111)
- Art. 21 Convenzione di Vienna
- Linee direttive in materia civile (PDF, 1 MB, 09.07.2024)
- Conclusions et Recommandations 2003
- Conclusions et Recommandations 2009
- Riserve e dichiarazioni
- Formulario "domanda giusta CLA65"
Ultima modifica 09.07.2020