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Pubblicato il 12 febbraio 2026

Trasferimento in qualità di teste di persone detenute

Secondo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria, una persona detenuta può essere temporaneamente trasferita all’estero in qualità di teste o per un confronto nell’ambito di un procedimento penale estero. Le relative domande devono essere trasmesse tramite i ministeri di giustizia. Lo Stato estero è tenuto a mantenere il teste in stato di detenzione e a riconsegnarlo allo Stato di provenienza una volta scaduto il termine pattuito. È possibile rifiutare un trasferimento in particolare se il detenuto non vi acconsente oppure se tale trasferimento prolungherebbe la detenzione o ostacolerebbe lo svolgimento di un procedimento penale nello Stato richiesto. I trasferimenti in qualità di teste di persone detenute sono rari; solo poche persone all’anno sono trasferite alla Svizzera o all’estero.

Se una persona detenuta deve essere ascoltata in qualità di prevenuto in un procedimento penale estero, ciò è possibile in linea di massima unicamente nell’ambito di una procedura d’estradizione.

In alternativa al trasferimento del teste detenuto, secondo il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria è possibile svolgere l’audizione per videoconferenza.

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