Riduzione del valore nominale delle azioni
Di che cosa si tratta ?
Il 15 dicembre scorso, l'Assemblea federale ha deciso la modificazione dell'art. 622, cpv. 4, del codice delle obbligazioni, il cui nuovo tenore è il seguente:
«4 Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.»
Di conseguenza il valore nominale minimo delle azioni è stato ridotto da CHF 10.-- a 1 centesimo. Questa revisione del codice delle obbligazioni ha per obbiettivo di facilitare la quotazione alla borsa di nuove imprese attive nell'alta tecnologia ed il capitale-rischio. Deve ugualmente permettere alle società le cui azioni sono «pesanti» di procedere ad un splitting al fine di migliorare la negoziabilità del titolo sul mercato borsistico.
Cos’è stato fatto finora?
- L'11 settembre 2000, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati fa propone - dando seguito ad un'iniziative parlamentare - di ridurre il valore nominale minimo delle azioni delle società anonime da 10 franchi a 1 centesimo.
- Deliberazioni parlamentari (00.435) (Documento in tedesco / Documento in francese)
- Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della revisione dell'articolo 622 cpv. 4 CO per il 1° maggio 2001 (comunicato per i media).
Documentazione
Info complementari
Ufficio federale del registro di commercio
Segretariato
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
Bundesrain 20
CH-3003 Berna