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Pubblicato il 1 maggio 2001

Riduzione del valore nominale delle azioni

Di che cosa si tratta ?

Il 15 dicembre scorso, l'Assemblea federale ha deciso la modificazione dell'art. 622, cpv. 4, del codice delle obbligazioni, il cui nuovo tenore è il seguente:

«4 Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.»

Di conseguenza il valore nominale minimo delle azioni è stato ridotto da CHF 10.-- a 1 centesimo. Questa revisione del codice delle obbligazioni ha per obbiettivo di facilitare la quotazione alla borsa di nuove imprese attive nell'alta tecnologia ed il capitale-rischio. Deve ugualmente permettere alle società le cui azioni sono «pesanti» di procedere ad un splitting al fine di migliorare la negoziabilità del titolo sul mercato borsistico.

Cos’è stato fatto finora?

  • L'11 settembre 2000, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati fa propone - dando seguito ad un'iniziative parlamentare - di ridurre il valore nominale minimo delle azioni delle società anonime da 10 franchi a 1 centesimo. 
  • Deliberazioni parlamentari (00.435) (Documento in tedesco Documento in francese)
  • Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della revisione dell'articolo 622 cpv. 4 CO per il 1° maggio 2001 (comunicato per i media).

Documentazione

Info complementari

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