Mutilazione di organi genitali femminili
Modifica del Codice penale svizzero
Di che cosa si tratta?
La Svizzera non è risparmiata dal fenomeno delle mutilazioni di organi genitali femminili. Desiderosa di risolvere i problemi di definizione e di prova legati all’attuale situazione giuridica, che distingue tra diverse varianti di mutilazioni sessuali, e decisa a lanciare un chiaro segnale di disprezzo per questa grave violazione dei diritti umani, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di introdurre nel Codice penale un nuovo articolo che condanni in modo specifico il reato di mutilazione di organi genitali femminili. La Commissione prevede inoltre di modificare il regime giuridico attuale rendendo punibile questo reato in Svizzera, anche se è stato commesso all’estero e non è penalmente perseguibile nello Stato in cui è stato perpetrato.
Cos’è stato fatto finora?
- Il 17 marzo 2005, la consigliera nazionale Maria Roth-Bernasconi deposita un’iniziativa parlamentare che chiede l’introduzione di una norma penale che renda punibile la pratica diretta e l’incitazione a operare mutilazioni di organi genitali femminili in Svizzera.
- La Commissione degli affari giuridici elabora un progetto preliminare e un rapporto che invia in consultazione il 16 marzo 2009.
- Il 25 agosto 2010 il Consiglio federale licenzia il suo parere sul rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Accoglie favorevolmente l'introduzione di una nuova norma penale autonoma contro la mutilazione degli organi genitali femminili (comunicato per i media).
- Deliberazioni parlamentari (05.404)
- Il Consiglio federal fissa l’entrata in vigore della nuova norma penale per il 1° luglio 2012 (comunicato per i media).
Documentazione
Info complementari
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