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Pubblicato il 1 gennaio 2013

Imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile

Di che cosa si tratta?

Il 30 novembre 2008 il popolo e i Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare «per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e quindi anche l’articolo 123b della Costituzione federale («L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili».), entrato in vigore immediatamente. Questo nuovo articolo della Costituzione deve ancora essere concretizzato a livello di legge.

Cos’è stato fatto finora?

Documentazione

Attuazione dell’articolo 123b della Costituzione federale

Info complementari

Ufficio federale di giustizia

Franziska Zumstein
Bundesrain 20
CH-3003 Berna