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Pubblicato il 1 ottobre 2026

Domande e risposte

Le presenti FAQ (precedentemente «promemoria») forniscono una panoramica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. Non hanno la pretesa di essere esaustive; hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni senza alcun carattere vincolante sotto il profilo giuridico.

Domande più approfondite sull’obbligo d’autorizzazione per negozi giuridici concreti vanno rivolte all’autorità di prima istanza del Cantone nel quale si intende acquistare un fondo.

I dati di contatto sono:

I. Scopo e basi

II. Persone all’estero (obbligo d’autorizzazione soggettivo)

A. Persone fisiche

B. Persone giuridiche e società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale

C. Rapporti fiduciari

III. Obbligo d’autorizzazione oggettivo secondo il tipo e lo scopo dell‘utilizzazione del fondo

A. Basi

B. Fondi per stabilimenti d’impresa (art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE)

C. Abitazione principale

D. Abitazione secondaria per frontalieri

IV. Obbligo d’autorizzazione oggettivo secondo il genere di negozio giuridico

A. Basi e acquisti soggetti all’obbligo d’autorizzazione

B. Eccezioni all’obbligo d’autorizzazione

V. Autorizzazione

A. Base

B. Motivi d’autorizzazione a livello federale

C. Motivi cantonali d’autorizzazione

Abitazione di vacanza e unità d’abitazione in apparthotel

Abitazione secondaria

Costruzione di abitazioni sociali

VI. Procedura

A. Procedura per l’accertamento dell’obbligo d’autorizzazione e/o il rilascio di un’autorizzazione

B. Conseguenze amministrative, civili e penali in caso di infrazioni contro la LAFE

Documenti