Basi legali
Aiuto all'incasso in Svizzera
La base legale principale per l'aiuto all'incasso in Svizzera è in particolare il Codice civile (CC).
Nell’ambito del diritto in materia di matrimonio e di divorzio
- Art. 131 CC
- Art. 176a CC
(RS 210)
e del diritto della filiazione
- Art. 290 CC
(RS 210) - Ordinanza sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull’aiuto all’incasso)
(OAInc, RS 211.214.32)
Convenzioni internazionali relative all'esazione delle prestazioni alimentari all'estero
In Svizzera, nell'ambito della cooperazione tra Stati in merito all'esazione delle prestazioni alimentari, sono determinanti in particolare i seguenti trattati internazionali:
La Convenzione dell’ONU
- Convenzione del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero (New York, 1956)
(RS 0.274.15)
Province canadesi
- Memorandum of Understanding del 5 giugno 2003 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Provincia del Manitoba concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.232.1) - Memorandum of Understanding del 9 luglio 2003 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Provincia del Saskatchewan concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.232.2) - Memorandum of Understanding del 5 giugno 2013 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Provincia della Columbia Britannica concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.232.3) - Memorandum of Understanding del 25 gennaio 2016 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Provincia dell’Alberta concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.232.4)
USA
- Accordo del 31 agosto 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’esecuzione delle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.133.6)
Convenzioni di diritto internazionale privato
Oltre ai trattati internazionali per l'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, occorre citare anche le seguenti convenzioni che disciplinano questioni di diritto internazionale privato in tale ambito:
- Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(RS 0.275.12) - Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(in passato RS 0.275.11) - Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.02) - Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.01) - Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli
(RS 0.211.221.432; ormai poco rilevante) - Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli
(RS 0.211.221.431; ormai poco rilevante)
Se nessun trattato è applicabile, per le questioni di diritto internazionale privato si ricorre in Svizzera alla seguente legge: