La nuova legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP) contribuisce a preservare la neutralità del nostro Paese e a garantire il rispetto del diritto internazionale. Si applica alle imprese che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza all’estero o che in Svizzera esercitano attività correlate a simili prestazioni. La nuova legge è applicabile anche alle autorità federali che incaricano imprese di sicurezza di svolgere determinati compiti di protezione all’estero e a imprese con sede in Svizzera che controllano imprese di sicurezza attive all’estero.
Divieto di partecipazione a conflitti armati
Alle imprese di sicurezza con sede in Svizzera è vietato partecipare direttamente alle ostilità di un conflitto armato all’estero. Il divieto del mercenarismo comprende in particolare il reclutamento, la formazione e la messa a disposizione di personale in Svizzera e all’estero, nonché le attività che favoriscono gravi violazioni dei diritti umani. È vietata, ad esempio, la gestione di un carcere in uno Stato in cui si ricorre notoriamente alla tortura.
Obbligo di dichiarare prestazioni di sicurezza private
Ogni impresa che intende fornire prestazioni di sicurezza private all’estero deve dichiararlo preventivamente all’autorità competente, ossia alla Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Sottostanno all'obbligo, ad esempio, la protezione di persone e la custodia di beni e immobili se avvengono in luoghi o situazioni delicati, ma anche i controlli di persone e la custodia di detenuti. La Direzione politica del DFAE decide entro un termine di 14 giorni se l’attività dichiarata richiede l’avvio di una procedura di esame e la vieta se risulta contraria agli obiettivi specificati nella legge.
Diverse misure di controllo garantiscono l’attuazione efficace della legge: in determinate circostanze la Direzione politica del DFAE può ispezionare senza preavviso i locali commerciali dell’impresa e prendere visione dei documenti. Le violazioni della legge sono punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Procedura semplificata per prestazioni di routine
Le disposizioni esecutive prevedono una procedura di notificazione semplificata per determinati casi: si tratta di prestazioni di servizi di routine, come la protezione di un supermarket o di una fabbrica di scarpe in un contesto delicato.
Documenti
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Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero
(LPSP, RU 2015 2407)
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Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero
(OPSP, RU 2015 2423)
- Rapporto esplicativo dell’UFG concernente l’ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP) (PDF, 300 kB, 05.06.2020)
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Ordinanza sull’impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l’esecuzione di compiti di protezione (Ordinanza sull’impiego di imprese di sicurezza)
(OIIS, RU 2015 2333)
- Rapporto esplicativo dell’UFG concernente l’ordinanza sull’impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l’esecuzione di compiti di protezione (OIIS) (PDF, 178 kB, 05.06.2020)
Ultima modifica 24.06.2015
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