Una modifica della legge sulla protezione dei dati sancisce il duplice obbligo per gli organi federali d’informare la persona interessata su tutte le raccolte di dati che la concernono e di conservare i dati qualora la loro eliminazione pregiudicasse i suoi interessi. Il progetto fissa inoltre nel Codice penale e nella legge sullo scambio d’informazioni Schengen le condizioni alle quali i dati ricevuti da uno Stato Schengen possono essere trasmessi a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a una persona fisica o giuridica.
Garanzia dell’indipendenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Modificando la legge sulla protezione dei dati il Consiglio federale attua inoltre i requisiti della decisione quadro dell’UE nonché le raccomandazioni formulate dagli esperti Schengen in occasione della valutazione della Svizzera in relazione all’indipendenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato). Per consolidare la legittimità dell’Incaricato, la sua nomina da parte del Consiglio federale dovrà essere sottoposta anche all’approvazione del Parlamento. L’Incaricato è nominato per quattro anni; in seguito il suo mandato è prorogato tacitamente per altri quattro anni. Il Consiglio federale può decidere di non rinnovare il mandato dell’Incaricato solo a fronte di motivi oggettivi sufficienti; una destituzione è possibile soltanto se l’Incaricato ha gravemente violato, intenzionalmente o per negligenza grave, i doveri d’ufficio o se ha durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione. Queste condizioni restrittive e la possibilità di impugnare le suddette decisioni presso il Tribunale amministrativo federale garantiscono l’indipendenza dell’Incaricato.
Documenti
- Risultati della consultazione (PDF, 71 kB, 21.06.2010)
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Messaggio
(FF 2009 5873)
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Progetto
(FF 2009 5911)
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Decreto federale
(FF 2009 5909)
Ultima modifica 11.09.2009
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