Ogni nascita è documentata

Berna. Ogni nascita avvenuta in Svizzera e notificata all’ufficio dello stato civile è iscritta nel registro dello stato civile. Solo in rari casi la documentazione della nascita di figli stranieri subisce ritardi, perché i genitori non sono in grado di comprovare la loro identità mediante documenti probanti. Questo è quanto emerge da un sondaggio effettuato presso gli uffici svizzeri dello stato civile, come illustra il rapporto del Consiglio federale pubblicato venerdì.

Dalla valutazione del sondaggio effettuato dall’Ufficio federale dello stato civile risulta che tutte le nascite notificate all’ufficio dello stato civile sono documentate. Alla data di riferimento (1° ottobre 2007), 1110 nascite (tale cifra corrisponde circa all’1,5 % di tutte le nascite all’anno) non erano ancora state elaborate, poiché mancavano i documenti necessari per identificare i genitori o per accertare lo stato civile della madre. Più della metà delle 1110 nascite pendenti è stata iscritta entro tre mesi nel registro dello stato civile, nonostante l’assenza dei documenti necessari; soltanto nel 10 per cento dei casi la procedura di documentazione è durata più di sei mesi. In circa il 50 per cento dei casi i ritardi subiti sono riconducibili alla collaborazione insufficiente dei genitori.

Malgrado l’obbligo di notificazione, non si può escludere che in singoli casi la nascita non sia annunciata all’ufficio dello stato civile e quindi sia documentata soltanto molto tardi o non lo sia del tutto. Tuttavia, non esistono statistiche in merito.

Procedura eccezionale

Nel rapporto allestito in adempimento dell’intervento parlamentare, il Consiglio federale sottolinea che nel registro dello stato civile non possono essere iscritti dati la cui esattezza è messa in dubbio. Di principio i dati sullo stato civile devono perciò essere comprovati mediante documenti. Tuttavia, le disposizioni in vigore permettono di documentare una nascita anche se i genitori hanno difficoltà a comprovare la propria identità mediante documenti probanti. In casi eccezionali e motivati i genitori possono essere iscritti nel registro dello stato civile con dati incompleti o con i dati minimi richiesti. In casi urgenti i genitori possono richiedere una conferma di stato civile della notificazione di una nascita per comprovare quest’ultima nei confronti delle assicurazioni sociali, delle autorità e dei datori di lavoro.

Non può essere rifiutata la documentazione della nascita

L’ampio ventaglio di strumenti giuridici a disposizione garantisce che ogni nascita notificata entro un termine utile sia iscritta nel registro dello stato civile. Un rinvio a tempo indeterminato o il rifiuto di documentare la nascita sono pertanto esclusi. Se tuttavia in un singolo caso la documentazione di una nascita, effettuata da un ufficio dello stato civile, dovesse essere ritardata senza un motivo valido, i genitori possono interporre ricorso amministrativo presso l’autorità cantonale di vigilanza. Il Consiglio federale sottolinea che né il diritto svizzero né il diritto internazionale fissano termini precisi per l’iscrizione delle nascite nel registro dello stato civile. Un tale termine non consentirebbe di eliminare le difficoltà pratiche e giuridiche; in particolar modo non stabilirebbe le conseguenze del mancato rispetto del termine.

Soddisfare tutti i diritti del bambino

Il Patto ONU relativo ai diritti civili e politici nonché la Convenzione sui diritti del fanciullo impongono la documentazione senza indugio della nascita di un bambino. Secondo il Consiglio federale tale diritto non va tuttavia considerato in modo isolato, poiché il bambino ha anche diritto a un nome, a una cittadinanza e a conoscere la propria filiazione, ossia i dati personali corretti dei suoi genitori. Per rispettare tutti i diritti del bambino, la documentazione della nascita va vincolata a determinate condizioni. Nessuno Stato di diritto moderno attribuisce un nome, una cittadinanza e un’appartenenza giuridica a una famiglia fondandosi soltanto sulle affermazioni dei genitori presunti.

Ultima modifica 06.03.2009

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