Se un’autorità federale intende ricorrere ai servizi di una società di sicurezza privata deve dapprima accertarsi che la società soddisfi determinate condizioni. Deve segnatamente offrire sufficienti garanzie concernenti il reclutamento, la formazione e la sorveglianza del proprio personale di sicurezza, essere in grado di comprovare la propria serietà ed essere solvibile. Il personale di sicurezza deve aver acquisito una formazione adeguata comprendente anche conoscenze in materia di aspetti tecnici, psicologici e giuridici nonché incentrata sull’uso della forza fisica, sul comportamento da tenere nei confronti di determinate persone o sul rispetto di determinati diritti.
L’autorità federale definisce esplicitamente nel contratto se e in quale misura sia necessario l’impiego della coercizione di polizia e di misure di polizia per l’adempimento dei compiti di protezione e se il personale di sicurezza può essere armato in caso di legittima difesa o stato di necessità. L'autorità controlla regolarmente la corretta esecuzione del contratto. All’estero un'autorità federale può eccezionalmente ricorrere a una società di sicurezza privata che non soddisfa completamente le esigenze fissate dall’ordinanza quanto all’istruzione, qualora non sia possibile garantire in altro modo la protezione di edifici o persone.
L’ordinanza è stata elaborata da un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la guida dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). L’istituzione del gruppo di lavoro risale all’approvazione del rapporto del Consiglio federale sulle società di sicurezza e le società militari private, avvenuta il 5 dicembre 2005. Il Consiglio federale aveva allora deciso di esaminare l’opportunità di disciplinare in maniera generale le condizioni che le società di sicurezza private devono soddisfare affinché possano operare su mandato della Confederazione.
Documenti
-
Ordinanza
(RU 2007 5225)
- Erläuterungen (PDF, 124 kB, 21.06.2010)
-
Commentaire (PDF, 126 kB, 21.06.2010)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 31.10.2007
Contatto
Ufficio federale di giustizia
Marc
Schinzel
Bundesrain 20
CH-3003
Berna
T
+41 58 462 35 41
F
+41 58 462 78 79
Servizio per le questioni religiose