Il trattato crea le basi giuridiche internazionali che autorizzano i due Stati a cooperare nelle indagini, nel perseguimento e nella repressione dei reati. Consente una lotta più efficace contro la criminalità, in particolare in caso di corruzione, traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro nonché tratta di donne e bambini.
Il nuovo Trattato riprende i principi fondamentali della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. Tiene conto delle esigenze pratiche, semplifica e accelera le procedure di assistenza giudiziaria tra i due Stati, riduce le esigenze formali sopprimendo le legalizzazioni e consente le audizioni mediante videoconferenza. In entrambi i Paesi viene istituito un servizio centrale in modo da garantire una cooperazione senza attriti.
Il Trattato disciplina inoltre la notifica di atti procedurali, la comparizione di persone in tribunale, la restituzione di oggetti e di beni confiscati nonché la trasmissione spontanea di informazioni senza che vi sia una richiesta di assistenza giudiziaria.
Documenti
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Messaggio
(FF 2007 1847)
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Decreto federale
(FF 2007 1867)
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Trattato
(FF 2007 1869)
Ultima modifica 01.03.2007
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