La Convenzione delle Nazioni Unite e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e rappresentano una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transfrontaliera. La Convenzione rappresenta il primo strumento universale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta e il traffico di esseri umani.
Creare uno standard minimo
La creazione di uno standard minimo di prescrizioni e misure rappresenta una condizione imprescindibile per rafforzare la cooperazione internazionale. Gli Stati aderenti alla Convenzione s'impegnano a punire la partecipazione a un'organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro, nonché a considerare la punibilità della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri. Sono inoltre tenuti a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche e ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati.
Protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani
Il Protocollo addizionale contro la tratta di esseri umani si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). I contenuti più importanti del Protocollo sono la punibilità della condotta, la prevenzione, la protezione delle vittime e la cooperazione tra gli Stati contraenti. Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti contiene l'obbligo di sanzionare il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti.
Nuova fattispecie penale della tratta di esseri umani
Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali. Resta insufficiente unicamente la norma penale in vigore in materia di traffico di esseri umani che però è stata riveduta già in relazione alla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. La prevista nuova disposizione punisce la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, della manodopera e del prelievo di organi.
Nell'interesse della Svizzera
Gli scopi della Convenzione e dei due Protocolli addizionali rispondono agli interessi della Svizzera. È anche nel suo interesse che gli altri Stati rispettino gli standard nazionali - segnatamente nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione. Considerata la sua piazza finanziaria, la Svizzera ha inoltre un particolare interesse nell’efficacia della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera. In occasione della consultazione anche la maggioranza degli interpellati si è espressa a favore dell'adesione alla nuova Convenzione.
Documenti
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Messaggio
(FF 2005 5961)
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Decreto federale
(FF 2005 6035)
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Convenzione
(FF 2005 6037)
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Protocollo addizionale "traffico di migranti"
(FF 2005 6067)
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Protocollo addizionale "traffico di migranti"
(FF 2005 6077)
Ultima modifica 26.10.2005
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