In futuro l'interruzione della gravidanza non sarà penalmente punibile se, entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione, la donna presenta una richiesta scritta in cui fa valere uno stato d'angustia. Il medico deve previamente tenere un colloquio approfondito con la donna e fornirle tutte le informazioni utili. Alla donna viene inoltre consegnato un elenco degli organismi e delle associazioni che offrono aiuto morale o materiale. Essa viene anche informata della possibilità di dare in adozione il nascituro. Le gestanti di età inferiore ai 16 anni sono tenute a rivolgersi a un consultorio specializzato per minorenni. I Cantoni sono inoltre obbligati a designare gli ospedali e gli studi medici che adempiono i requisiti necessari sia per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza sia per fornire una consulenza approfondita.
Ultima modifica 12.09.2002
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