La nuova legge federale sul rapimento internazionale di minori prevede di abbreviare e semplificare le lunghe procedure giuridiche, condotte sovente davanti a più istanze: in avvenire, in tutti i Cantoni le domande per il ritorno di minori rapiti saranno giudicate soltanto dai tribunali superiori come istanza unica. Le decisioni giudiziarie potranno essere impugnate solo dinanzi al Tribunale federale. L'abbreviazione dell'iter ricorsuale riduce il rischio che, in caso di ritorno nel loro luogo di residenza abituale, i minori siano nuovamente sradicati dal posto in cui sono stati portati dal genitore rapitore o che si allontanino dal genitore al quale sono stati sottratti.
Coinvolgimento di specialisti e incentivazione della mediazione
La nuova legge garantisce inoltre l'applicazione nell'interesse del minore della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori attraverso un maggiore coinvolgimento del minore o del suo curatore durante la procedura. Per di più, grazie al sostegno di specialisti, saranno incentivati gli sforzi di conciliazione e di mediazione volti a raggiungere una soluzione amichevole tra i genitori. Laddove possibile, le procedure giudiziarie e le misure di esecuzione forzata, gravose per tutte le persone coinvolte, ma in particolare per i minori, dovranno essere evitate, accelerate o per lo meno svolte in modo da tutelare il minore.
Infine, la decisione che decreta il ritorno del minore regolerà in futuro anche le relative modalità di esecuzione e sarà applicabile in tutta la Svizzera, in modo che il genitore rapitore non potrà più ritardare l'esecuzione trasferendosi in un altro Cantone.
Regole chiare per la collaborazione internazionale
Contemporaneamente, il 1° luglio 2009 entreranno in vigore le due Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. Vista la crescente mobilità della popolazione, è sempre più importante poter fare affidamento su regole comuni per la soluzione di problemi transnazionali. In avvenire le disposizioni delle Convenzioni eviteranno conflitti di competenza tra le autorità e decisioni e misure contraddittorie nei vari Stati aderenti. In questo modo si garantisce più certezza del diritto e chiarezza giuridica, migliorando la protezione di persone bisognose di aiuto di tutte le età e nazionalità. L'istituzione di autorità centrali negli Stati aderenti favorirà poi la collaborazione tra le autorità competenti e i tribunali. La Svizzera ha designato come autorità centrale l'Ufficio federale di giustizia, la cui funzione di coordinamento e consulenza non intaccherà però in alcun modo la competenza decisionale dei Cantoni.
Ultima modifica 09.03.2009
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