Procedura più rapida e maggior ricorso alle composizioni amichevoli in caso di rapimento internazionale di minori

Berna, 22.02.2006. In futuro il ritorno di fanciulli vittime di rapimento dovrà essere deciso nel corso di una procedura rapida. Le autorità dovranno inoltre perseguire maggiormente il raggiungimento di una soluzione amichevole tra i genitori. Mercoledì il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e delle proposte di una commissione di esperti e ha incaricato il DFGP di elaborare misure legislative.

La commissione di esperti istituita dal consigliere federale Christoph Blocher aveva il compito di illustrare il modo di aumentare la protezione dei minori in caso di rapimento internazionale e di migliorare la trattazione di simili casi. La commissione di esperti ha formulato una serie di proposte che dovranno essere trasposte in una legge federale sul rapimento internazionale di minori. Entro la fine del 2006, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) elaborerà un avamprogetto per la procedura di consultazione, al fine di ottimizzare la procedura di ritorno di minori rapiti e per la ratifica della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori.  

Procedura più breve e più snella

La Svizzera deve continuare ad attenersi alla Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori: gli esperti ritengono infatti che essa contribuisca in modo essenziale alla lotta contro i rapimenti internazionali di minori. Il problema è rappresentato dalle procedure spesso eccessivamente lunghe, che dovranno essere abbreviate e snellite. Le domande in vista del ritorno di minori rapiti dovranno essere esaminate da un’unica istanza cantonale. La decisione che decreta il ritorno dovrà regolare anche le modalità dell’esecuzione ed essere esecutiva in tutta la Svizzera. Come finora, la decisione giudiziaria dovrà poter essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Presa in considerazione dell’interesse del minore nell’esame delle domande in vista del ritorno

Gli esperti ritengono inoltre che le autorità debbano sostenere maggiormente gli sforzi tesi al raggiungimento di una soluzione amichevole del conflitto che oppone i genitori. L’Autorità centrale preposta ai casi di rapimento internazionale di minori, insediata nell’Ufficio federale di giustizia, dovrà creare in collaborazione con i Cantoni una rete di specialisti e istituzioni alla quale ci si potrà rivolgere in caso di domanda in vista del ritorno. I minori dovranno essere sistematicamente sentiti e un avvocato dovrà rappresentarli personalmente nel corso della procedura. Infine i tribunali dovranno sincerarsi della situazione in cui il minore si troverà una volta ritornato. Il ritorno non sarà ragionevolmente esigibile se il minore non potrà essere affidato al genitore rimasto nel Paese di provenienza, ma dovrà essere alloggiato presso una famiglia di accoglienza.

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Ultima modifica 22.02.2006

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