Comunicati, Il Consiglio federale, 22.05.2019
Dal 1° luglio 2019 nel diritto penale vigono regole più severe per la riparazione
Parole chiave: Diritto penale | Sistema di sanzioni
Il vigente articolo 53 del Codice penale (CP) prevede che il procedimento penale venga sospeso o l’autorità prescinda dalla punizione se l’autore ha fornito una riparazione al danneggiato. Questa riparazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro o in un’altra prestazione personale, come una prestazione di lavoro. La possibilità della riparazione sussiste attualmente se entra in considerazione una pena detentiva con la condizionale di due anni al massimo e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale è di scarsa importanza.
In futuro, la possibilità della riparazione sarà limitata. In particolare sarà esclusa nel contesto della criminalità di media gravità. La novità consiste quindi nel fatto che la riparazione rimane possibile soltanto in caso di pene detentive con la condizionale fino a un anno al massimo. Inoltre, l’autore deve confessare e ammettere quindi i fatti. La prassi vigente riguardo alla riparazione viene inoltre esplicitamente regolata nella legge anche in materia di contravvenzioni.
La nuova normativa trae origine da una proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N; iniziativa parlamentare 10.519). Il Consiglio federale pone in vigore le modifiche del Codice penale, del Diritto penale minorile e del Codice penale militare il 1° luglio 2019.
vai a inizio pagina Ultimo aggiornamento 22.05.2019
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