L’unificazione della procedura civile pone fine alla frammentazione del diritto; Il Consiglio federale approva il messaggio relativo al Codice di procedura civile svizzero

Berna, 28.06.2006 - L’unificazione della procedura civile porrà fine alla dispersione delle norme processuali e all’incertezza giuridica che ne deriva. Mercoledì il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo al Codice di procedura penale svizzero, che sostituirà i 26 codici di procedura penale cantonali.

Ciascun Cantone possiede oggi il proprio codice di procedura civile. Ciò fa sì che in Svizzera la via legale diventi onerosa e difficile. Il Codice di procedura civile svizzero si riallaccia alla tradizione procedurale dei Cantoni e realizza un ordinamento procedurale vicino alla prassi, efficace e moderno.

Il futuro Codice di procedura civile prevede diversi tipi di procedura che variano in funzione delle parti e della lite. Di conseguenza, alle controversie di esigua entità e alle questioni afferenti al diritto sociale privato (ad es. locazione, lavoro, protezione del consumatore) si applicherà una procedura semplificata caratterizzata da un formalismo semplificato, dalla predominanza dell’oralità e da una funzione più attiva del tribunale.

Soluzione extragiudiziaria della lite

Verrà dato più peso alla soluzione extragiudiziaria della lite. Prima di adire l’intero tribunale, le parti dovranno eseguire un esperimento di conciliazione o far capo a una mediazione. Da un lato, tale tappa preliminare contribuisce a sgravare i tribunali e, dall’altro, incoraggia le parti a compiere il primo passo (abbassamento della soglia della giustizia). I Cantoni interessati potranno, come in passato, incaricare i loro giudici di pace con un’esperienza consolidata e vicini al cittadino di tentare una conciliazione.

Compromessi pragmatici

Ogni processo è contrassegnato da conflitti d’interesse inconciliabili: l’attore vuole una protezione del diritto rapida, poco onerosa e duratura, la parte convenuta, invece, vuole poter disporre di un ampio dispositivo di difesa.  La parte soccombente chiede rimedi giuridici efficaci, quella vincente sollecita l’esecuzione immediata del giudizio. Nell’ambito di questo conflitto d’interessi, il progetto propone dei compromessi pragmatici, ad esempio introducendo un diritto ai nova equilibrato (disciplina il diritto conferito a una parte di avvalersi di nuovi fatti o prove), una procedura rapida in presenza di fattispecie liquide o la possibilità dell’esecuzione anticipata del giudizio anche nel caso in cui fosse stato interposto un ricorso. 

I Cantoni non dovranno sopportare spese supplementari

Il nuovo diritto non comporterà nuove spese per i Cantoni: essi non dovranno istituire nuovi tribunali. Come in passato, spetterà ai Cantoni stabilire liberamente se istituire dei tribunali specializzati (ad es. i tribunali di com­mercio, del lavoro o della locazione). Essi continueranno anche ad essere competenti in materia di tariffe (spese processuali e di avvocato).

La procedura civile è in piena mutazione. Il progetto di legge prevede quindi che i Cantoni possano realizzare progetti pilota ad esempio per sperimentare forme procedurali alternative. La prassi cantonale deve continuare a dare il suo contributo fattivo allo sviluppo del diritto processuale.

Terza parte della riforma della giustizia

La riforma della giustizia, accolta da Popolo e Cantoni il 12 marzo 2000, ha creato le basi costituzionali per una riforma radicale del sistema giudiziario svizzero. La prima tappa di questa riforma, vale a dire la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria, terminerà il 1° gennaio 2007 con l’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale. L’unificazione della procedura penale e quella della procedura civile costituiscono la seconda e la terza tappa della riforma; il messaggio concernente l’unificazione della procedura penale è stato approvato dal Consiglio federale lo scorso dicembre. Le deliberazioni parlamentari sui due progetti potrebbero durare circa due anni.


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Ultima modifica 30.01.2024

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