Ufficio federale della migrazione

Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS

L'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) facilita ai cittadini dell'UE le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera. Il diritto alla libera circolazione delle persone è completato mediante disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi, sull'acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell'AELS.

L’ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002 nei confronti dei cittadini dei vecchi Stati dell'UE (UE-15) e dei cittadini degli Stati dell'AELS. Il 1° aprile 2006 è stato esteso ai dieci Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004 (UE-8; Cipro e Malta sono stati immediatamente integrati alla disciplina applicabile ai vecchi Stati dell'UE, che sono così diventati l'UE-17). L’8 febbraio 2009 gli elettori svizzeri hanno approvato il rinnovo dell’ALC e del Protocollo II di estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania. Dal 1° giugno 2009 l'ALC è applicabile anche a questi due nuovi Stati membri dell'UE (UE-2).

Da parecchi anni i cittadini dei vecchi Stati membri dell'UE nonché di Cipro e Malta (UE-17) come anche i cittadini dell'AELS beneficiano della libera circolazione completa delle persone. Dal 1° maggio 2011 i cittadini dell'UE-8 beneficiano del medesimo regime di libera circolazione completa applicabile così a tutti gli Stati dell'UE-25/AELS (UE-17 + UE-8 + AELS). I cittadini bulgari e rumeni continuano a soggiacere a determinate restrizioni al massimo fino al 31 maggio 2016.
 

ATTENZIONE: cittadini dell’UE-8

Cogliendo la possibilità conferitagli dall’Accordo, il 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre dei contingenti di permessi di dimora annuale nei confronti dei cittadini di Stati dell’UE-8 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

In vigore dal 1° maggio 2012, la misura è applicata provvisoriamente durante un anno e concerne esclusivamente i cittadini dell’UE-8 che assumono un impiego in Svizzera per la durata di un anno o più oppure che si stabiliscono nel nostro Paese in qualità di lavoratori indipendenti.

L’attuazione della misura è retta da una circolare disponibile all’indirizzo seguente:
Circolare del 23 aprile 2012 Circolare del 23 aprile 2012

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