Notificazioni di atti giudiziari

L’invio postale diretto di atti giudiziari dall’estero equivale a un atto ufficiale sul territorio svizzero. È consentito unicamente se previsto in un accordo internazionale o se autorizzato dal Consiglio federale. Secondo l’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (RS 351.11), tutti i documenti (ad eccezione degli ordini di comparizione) destinati a persone domiciliate in Svizzera che non sono oggetto di procedimento penale all’estero possono essere notificati direttamente per posta. Anche i documenti inerenti a cause penali per contravvenzioni a norme della circolazione stradale possono essere notificati direttamente per posta al destinatario in Svizzera. Con i Paesi limitrofi e alcuni altri Stati la Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali, che prevedono norme meno vincolanti di quelle dell’ordinanza.

I documenti trasmessi direttamente mediante l’assistenza giudiziaria sono notificati in Svizzera dalle autorità svizzere d’esecuzione per posta contro ricevuta di ritorno, mediante consegna personale al destinatario o ancora su richiesta esplicita conformemente al diritto dello Stato richiedente.