Trasferimento di condannati
La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento dei condannati permette alle persone condannate a una pena privativa della libertà (pena o misura) al di fuori del loro Paese d’origine di scontare, a determinate condizioni, la pena nel loro Paese d’origine. Tale possibilità mira a favorire il loro reinserimento nella società. La convenzione non obbliga tuttavia gli Stati membri a dare seguito a una domanda di trasferimento. Finora 57 Stati, di cui 14 Paesi extraeuropei, hanno ratificato tale convenzione (Lista degli Stati membri), che è entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1988.
La Svizzera ha inoltre concluso due trattati bilaterali di trasferimento con la Thailandia e il Marocco e un accordo di reciprocità con le Barbados.
2. Condizioni necessarie per il trasferimento
Un trasferimento può avvenire soltanto se:
- la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva;
- al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della pena che resta da scontare è di almeno sei mesi;
- il reato in questione è punibile non soltanto nello Stato di condanna (Paese in cui è stata pronunciata la sentenza e in cui il condannato sta scontando la pena), bensì anche nello Stato d’esecuzione (Paese d’origine del condannato verso il quale esso deve essere trasferito per scontare il resto della pena);
- le competenti autorità dello Stato di condanna e dello Stato d’esecuzione nonché il condannato acconsentono al trasferimento.
La convenzione prevede due procedure possibili per determinare la durata della pena che il condannato deve ancora scontare dopo il trasferimento: il proseguimento dell’esecuzione o la conversione della condanna d’origine in una sentenza dello Stato d’esecuzione.
La Svizzera ha optato per il proseguimento dell’esecuzione. In linea di massima la sentenza estera è ripresa tale e quale. La pena che resta da scontare in Svizzera dopo il trasferimento corrisponde quindi a quella che rimarrebbe da scontare nello Stato di condanna. Tuttavia, se la sanzione inflitta nello Stato di condanna non è compatibile con il diritto svizzero, viene adeguata alla pena massima prevista dalla legislazione svizzera per un tale reato. Dopo il trasferimento, l’esecuzione della pena è retta dal diritto svizzero (p. es. condizioni per beneficiare di una liberazione condizionale anticipata).
4. Svolgimento della procedura di trasferimento
- Il condannato comunica alle competenti autorità dello Stato di condanna o dello Stato d’esecuzione il suo desiderio di essere trasferito;
- lo Stato di condanna e quello d’esecuzione si scambiano i documenti necessari (dati personali del condannato, sentenza, informazioni relative alla pena già scontata nello Stato di condanna e, se del caso, alla pena che resta da scontare nello Stato d’esecuzione);
- sulla base di tali informazioni, le autorità dei due Stati decidono sulla domanda di trasferimento. In Svizzera tale decisione compete all’Ufficio federale di giustizia (Sezione estradizioni) in collaborazione con le competenti autorità cantonali. La convenzione non obbliga gli Stati membri ad accogliere una domanda di trasferimento e parimenti non prevede alcuna possibilità di ricorso in caso di decisione negativa;
- quando il trasferimento è esecutivo, i due Stati concordano le modalità d’esecuzione (data e luogo del trasferimento).
La procedura di trasferimento necessita sovente di verifiche approfondite e di conseguenza può durare piuttosto a lungo (almeno sei mesi).
5. Trasferimento senza il consenso del condannato
Nell'interesse di una collaborazione internazionale più efficace, il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati, prevede l’esecuzione della pena nello Stato d’origine anche senza il consenso o contro il volere di una persona condannata, nei seguenti due casi:
- Se nei confronti del condannato è stata emanata una decisione di espulsione o di allontanamento passata in giudicato nello Stato di condanna, il condannato può essere trasferito nello Stato d’origine per l’esecuzione di una pena residua di almeno sei mesi.
- Se il condannato fugge dallo Stato di condanna e si rifugia nel Paese d'origine, sottraendosi in tal modo all'espiazione della pena, lo Stato d’origine può procedere al perseguimento penale sostitutivo.
In ambedue i casi è necessario il consenso del Paese d’origine.
Secondo il Protocollo addizionale, alla persona condannata deve essere concesso il diritto di essere sentita. In Svizzera il condannato può opporsi sia al trasferimento nel Paese d’origine sia all’esecuzione di una pena pronunciata all’estero. Contro la decisione di trasferimento, emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) su proposta dal Cantone, è possibile interporre un ricorso presso il Tribunale penale federale.
