Perseguimento penale in via sostitutiva

Contrariamente agli altri Paesi di tradizione giuridica anglosassone, la maggior parte dei Paesi europei non estrada i propri cittadini. Per evitare che persone sfuggano al perseguimento penale, esiste la possibilità di presentare una domanda di assunzione del perseguimento penale e quindi di delegare il perseguimento penale al Paese d’origine della persona sospettata. Tale possibilità è prevista in particolare nei relativi trattati del Consiglio d’Europa nonché nella legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. In Svizzera la presentazione e la ricezione di tali domande competono all’Ufficio federale di giustizia (UFG, Sezione estradizioni). Con la Germania, l’Austria e l’Italia sono possibili comunicazioni dirette tra le autorità competenti a livello locale.

Assunzione del perseguimento penale da parte della Svizzera

L’UFG riceve le domande estere di assunzione del perseguimento penale e le trasmette alla competente autorità svizzera di perseguimento penale, che di norma apre un procedimento d’ufficio. Se non è data la sovranità penale svizzera, dopo aver consultato la competente autorità di perseguimento penale, l’UFG decide se accogliere la domanda. Le autorità estere sono informate dell’accoglimento e dell’esecuzione della domanda.

Delega del perseguimento penale all’estero

Su richiesta delle autorità cantonali e federali di perseguimento penale, l’UFG presenta le relative domande all’estero. Le domande contengono un esposto dei fatti, il riferimento agli articoli del Codice penale applicabili, gli atti d’istruzione ed eventuali mezzi di prova. Se lo Stato estero accetta di assumersi il procedimento penale, in linea di massima l’autorità svizzera non può più adottare misure per lo stesso fatto. Se lo Stato estero condanna o assolve la persona sospettata oppure pronuncia il non luogo a procedere per mancanza di prove, la Svizzera è legata a tale decisione.